24 Maggio 2019
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12174 dell’8 maggio u.s. riapre il (mai sopito) dibattito sulla nozione di “fatto materiale” nell’ambito delle cause di licenziamento disciplinare, nozione che aveva acceso gli animi con riferimento all’interpretazione della Riforma Fornero (che prevede la reintegra del lavoratore in caso di “insussistenza del fatto contestato”), ma che si riteneva risolta per i lavoratori assunti con contratti di lavoro a tutele crescenti.
Ed infatti, l’art. 3 del Jobs Act, prevede la reintegra del dipendente – oltreché nei casi di licenziamento nullo – “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
Visto il chiaro, e stringente, tenore letterale della norma, sembrava che non vi fosse spazio per interpretazioni estensive, che consentissero al Giudice di valutare insussistente un fatto “fenomenicamente” avvenuto, ma ritenuto disciplinarmente irrilevante.
Ma non è così!
La sentenza in esame, infatti, ha ritenuto applicabile anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 (nei cui confronti si applicano le cd. tutele crescenti), l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla Riforma Fornero, secondo cui la nozione di “insussistenza del fatto” comprende “non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”.
In tal modo, peraltro, la Cassazione reintroduce una (seppur residuale) possibilità, per il giudice, di disporre la reintegra del lavoratore sulla base di una valutazione di proporzionalità, atteso che “ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch’esso parte integrante del “fatto materiale” come tale soggetto ad accertamento, sicchè anche in tale ipotesi l’eventuale carenza determina la tutela reintegratoria”.
Sia ben chiaro che non si intende contestare le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nel merito, in quanto è ovvio – e risponde al buon senso, prima ancora che al diritto – il principio secondo cui “al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso”.
Quello che lascia perplessi è, invece, la dinamica delle relazioni tra poteri dello Stato; troppo spesso, infatti, la Magistratura, in via interpretativa, travolge il senso, comunemente inteso da tutti gli operatori, di norme apparentemente chiare, così affidando la tutela dei lavoratori non a norme chiare e specifiche, bensì all’incertezza del diritto, e scoraggiando – di conseguenza – l’avvio di nuove iniziative economiche da parte di imprenditori italiani ed esteri.