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Novità introdotte dal Collegato Lavoro

24 Novembre 2010

Le novità introdotte dal Collegato lavoro in materia di permessi ex art.33 legge n.104/92 ed i chiarimenti forniti dalla circolare INPS n.155/10.

Come noto il 24 novembre u.s, dopo un iter parlamentare piuttosto tormentato, il testo del collegato lavoro alla Finanziaria 2010 (ovvero la legge 183/2010) è entrato in vigore apportando rilevanti modifiche in materia di lavoro.

Tra i vari argomenti rientrano le modifiche apportate all’art. 33 della legge n.104/92, concernente i permessi per l’assistenza ai portatori di handicap grave.

In particolare il terzo comma del citato art. 33, prevedeva, antecedentemente alla modifica, il diritto – dopo il terzo anno di vita del bambino – della lavoratrice madre o in alternativa del lavoratore padre, anche adottivi di minore con handicap in situazione di gravità, nonchè di colui che assisteva una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, di godere di tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona portatrice di handicap non fosse ricoverata a tempo pieno.

Oggi, a seguito delle modifiche apportate dal collegato lavoro alla Finanziaria, è stato limitato il diritto del parente o affine entro il terzo grado della persona affetta da handicap di godere indiscriminatamente dei congedi in argomento.

Infatti, il parente o l’affine entro il terzo grado possono usufruire del permesso solo se:

• il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano già compiuto i 65 anni;

• ovvero siano deceduti o mancanti;

• o ancora siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

Con la recente circolare n. 155 del 3 dicembre u.s. l’INPS ha chiarito cosa debba intendersi per familiari “mancanti”, specificando che tale espressione deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

 

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