20 Marzo 2026
Con l’ordinanza n. 1235 del 20 gennaio scorso, la Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata fissazione degli obiettivi ai fini della retribuzione di risultato, chiarendo in particolare a quali condizioni il lavoratore ha diritto al risarcimento per perdita di chance.
La pronuncia in commento trae origine da un contenzioso instaurato da un gruppo di lavoratori, volto a ottenere la condanna della Società datrice di lavoro al risarcimento del danno da perdita di chance per l’omessa individuazione degli obiettivi per gli anni 2013 e 2014, in violazione di un accordo sindacale del 2003.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le domande dei ricorrenti, ritenendo che la “parte appellata avrebbe dovuto quantomeno dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, … (i ricorrenti, ndr) avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell’incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali”.
Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva rilevato come i lavoratori nulla avevano dedotto sulle possibilità di raggiungere gli obiettivi individuali ove prefissati, ancorando il proprio diritto al mero inadempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro, senza nulla altro aggiungere.
La Suprema Corte, condividendo integralmente le argomentazioni della Corte d’Appello, ha ribadito che, in materia di retribuzione di risultato, il mero inadempimento datoriale nella determinazione degli obiettivi non è sufficiente a far sorgere nei lavoratori un diritto al risarcimento del danno.
Tale pronuncia si inserisce nel solco ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737) … la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818)”. (Cass., 30 gennaio 2018, n. 2293).
La Cassazione, peraltro, richiamando precedenti statuizioni della stessa Corte, ha pure rammentato come si tratti di “un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità (in termini Cass. n. 11058 del 2025; in precedenza, in particolare, Cass. n. 31479 del 2021; alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.)”.
Pertanto, rigettando il ricorso dei lavoratori, i giudici di legittimità hanno ribadito che – ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance – il lavoratore è tenuto a dimostrare rigorosamente l’esistenza dei presupposti in concreto da cui derivi la perdita di un vantaggio patrimoniale, dovendosi, quindi, escludere qualsiasi automatismo tra danno e mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro.