area clienti

No alla retribuzione per il lavoratore privato assente dal servizio causa neve

28 Giugno 2012

Con risposta del 7 giugno u.s., il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro all’interpello presentato da UGL Sanità in merito al problematica relativa all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti che non hanno potuto recarsi al lavoro in occasione delle nevicate che si sono registrate a Roma e provincia nel febbraio scorso.
Ebbene, il Ministero giunge a conclusioni identiche a quelle fornite dallo scrivente Studio ai propri clienti in occasione degli eventi in questione e in casi del tutto analoghi.
Ed invero, il Ministero nella sua risposta – dopo aver rammentato come, in diversi giorni di Febbraio, le autorità pubbliche abbiano disposto la chiusura degli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di catene o gomme termiche – opera una distinzione del settore pubblico da quello privato.
Nel primo, si ricorre in un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore, atteso che il provvedimento di chiusura degli uffici pubblici ha reso impossibile al dipendente l’adempimento della prestazione lavorativa, con conseguente obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione per le giornate in questione.
Nel settore privato – di maggiore interesse per chi legge – viceversa, laddove il datore di lavoro abbia ritenuto di proseguire la propria attività, il solo divieto di circolazione dei mezzi sprovvisti di catene o gomme termiche non vale, anche secondo il Ministero, a costituire un impedimento assoluto allo svolgimento della prestazione lavorativa, di talché non ricorre l’ipotesi sopra vista dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
Sul presupposto che, tuttavia, le eccezionalmente avverse condizioni meteorologiche possano determinare un impedimento non imputabile al lavoratore, che pure cerchi di recarsi sul posto di lavoro per rendere la propria prestazione, il Ministero conclude nel senso che – fatte salve le diverse previsioni contrattuali – il lavoratore per le giornate in questione potrà essere ritenuto giustificato ove non si sia recato al lavoro, senza tuttavia maturare alcun diritto alla retribuzione non avendo egli fornito la prestazione lavorativa.

 

Potrebbe interessarti anche
Gestione del rapporto di lavoro
Incompatibilità attenuata per i professionisti sanitari
Se prima dell’emergenza coronavirus il sistema sanitario nazionale annaspava, ...
7 min
Gestione del rapporto di lavoro
Accertamento dello straining in luogo del mobbing: la domanda risarcitoria deve comunque essere accolta
In una recente ordinanza (n. 29101 del 19 ottobre u.s.) la Suprema Corte coglie ...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
La Cassazione torna a ribadire la legittimità del licenziamento irrogato per abuso dei permessi “104”
Può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavorator...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Il Garante della Privacy interviene sui diritti dei lavoratori soggetti ad attività investigativa
Il Garante della Privacy, con il provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, chiaris...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro è obbligato a concedere le ferie per evitare il perfezionamento del periodo di comporto?
Tutti i ccnl prevedono più o meno ampi periodi di comporto, vale a dire quell...
2 min