Con risposta del 7 giugno u.s., il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro all’interpello presentato da UGL Sanità in merito al problematica relativa all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti che non hanno potuto recarsi al lavoro in occasione delle nevicate che si sono registrate a Roma e provincia nel febbraio scorso.
Ebbene, il Ministero giunge a conclusioni identiche a quelle fornite dallo scrivente Studio ai propri clienti in occasione degli eventi in questione e in casi del tutto analoghi.
Ed invero, il Ministero nella sua risposta – dopo aver rammentato come, in diversi giorni di Febbraio, le autorità pubbliche abbiano disposto la chiusura degli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di catene o gomme termiche – opera una distinzione del settore pubblico da quello privato.
Nel primo, si ricorre in un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore, atteso che il provvedimento di chiusura degli uffici pubblici ha reso impossibile al dipendente l’adempimento della prestazione lavorativa, con conseguente obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione per le giornate in questione.
Nel settore privato – di maggiore interesse per chi legge – viceversa, laddove il datore di lavoro abbia ritenuto di proseguire la propria attività, il solo divieto di circolazione dei mezzi sprovvisti di catene o gomme termiche non vale, anche secondo il Ministero, a costituire un impedimento assoluto allo svolgimento della prestazione lavorativa, di talché non ricorre l’ipotesi sopra vista dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.
Sul presupposto che, tuttavia, le eccezionalmente avverse condizioni meteorologiche possano determinare un impedimento non imputabile al lavoratore, che pure cerchi di recarsi sul posto di lavoro per rendere la propria prestazione, il Ministero conclude nel senso che – fatte salve le diverse previsioni contrattuali – il lavoratore per le giornate in questione potrà essere ritenuto giustificato ove non si sia recato al lavoro, senza tuttavia maturare alcun diritto alla retribuzione non avendo egli fornito la prestazione lavorativa.