5 Ottobre 2018
La Suprema Corte di Cassazione lo scorso aprile, con l’interessante ordinanza n. 8784 del 2018, si è pronunciata sulla questione relativa l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito di specifiche professioni sanitarie.
Il caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour riguardava alcuni infermieri generici di una struttura pubblica che, in seno al giudizio di merito, erano riusciti a provare che, di fatto, eseguivano le mansioni tipiche degli infermieri, alternandosi con questi ultimi in ragione della cronica carenza di personale, ottenendo così una sentenza favorevole che riconosceva loro, ai sensi dell’art. 2126 c.c., unicamente il diritto alla corresponsione della maggiore retribuzione.
Gli Ermellini, ribaltando l’esito della pronuncia della Corte d’Appello, nell’ordinanza in commento hanno affermato che nell’ambito specifico delle professioni sanitarie la carenza del titolo abilitativo specifico richiesto dalla legge e della relativa iscrizione all’albo (nello specifico in quello degli infermieri) producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.
In ambito sanitario, infatti, per l’esercizio delle professioni è necessario un idoneo titolo di studio, nonché l’iscrizione ad un determinato albo professionale, come il caso delle mansioni infermieristiche, per le quali è stato normativamente delineato tanto il percorso formativo quanto le caratteristiche e le competenze proprie della figura professionale.
Nello specifico, la figura dell’infermiere si differenzia da quella dell’infermiere generico, sia con riferimento ai titoli di studio necessari per lo svolgimento della professione, sia in relazione alle funzioni assegnate ai due profili professionali (che, non a caso, godono anche di un differente inquadramento contrattuale).
I Giudici di legittimità, in ragione della suddetta differenza, nel negare il riconoscimento alle differenze retributive agli infermieri generici che di fatto svolgevano mansioni tipiche di quelli in possesso del titolo, hanno puntualizzato che la differente valutazione da parte del legislatore rispetto ad altre professioni a rilevanza pubblicistica (come ad esempio quella giornalistica, che era stata posta come termine di paragone della difesa degli infermieri generici) risiede nella circostanza che in tali casi la mancanza di licenza o abilitazione non va ad incidere sull’oggetto o sulla causa del contratto (come, invece, avviene nell’ambito delle professioni sanitarie), ma si limita a caratterizzare una forma di illegalità derivante dalla carenza di un requisito estrinseco.
Nell’ambito sanitario, diversamente dalle altre professioni a rilevanza pubblicistica, ad avviso della Corte, esiste uno stretto legame tra la richiesta del titolo di studio abilitante da parte della legge e l’incidenza dell’attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Conseguentemente, i Giudici di legittimità con la sentenza in commento – ribadendo un principio di diritto (già consolidato nella giurisprudenza amministrativa) – hanno precisato che “… qualora il contenuto e le mansioni di una qualifica discendano dalla legge professionale, in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l’esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore) l’espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2126 cod. civ., l’attività eventualmente svolta si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro (Cass. n. 15450/2014)”.
La sentenza in argomento, ovviamente, non può non condividersi anche in considerazione della rilevanza penale dell’eventuale svolgimento di fatto (e senza alcun titolo) delle mansioni riconducibili all’infermiere, circostanza quest’ultima che potrebbe finanche integrare gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p., come recentemente modificato, a norma del quale “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.