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Nel licenziamento collettivo é legittimo il licenziamento degli addetti ad un solo settore produttivo

15 Luglio 2011

Uno degli argomenti sui quali la giurisprudenza interviene sempre più di frequente – anche a causa degli effetti dell’attuale negativa congiuntura economica – è quello relativo alle condizioni in cui legittimamente può precedersi ai licenziamenti collettivi.

Recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare nuovamente uno degli approdi più delicati di questo aspetto, vale a dire la possibilità per il datore di lavoro di indicare solo nei lavoratori appartenenti ad una unità produttiva o ad un settore produttivo dell’azienda quelli destinatari di un provvedimento di licenziamento collettivo.
Nella fattispecie, un lavoratore di una mensa di una struttura sanitaria campana ricorreva al giudice del lavoro perché dichiarasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli, sostenendo che gli addetti al servizio cucine – destinatari del provvedimento espulsivo – avevano lo stesso profilo di ausiliario socio sanitario di molti altri lavoratori della clinica, adibiti ad altri settori e, di conseguenza, anche loro dovessero essere inseriti nel novero dei licenziabili.

Rigettato il ricorso in primo grado, il lavoratore appellava la sentenza sfavorevole, ottenendo ragione dalla Corte d’Appello di Napoli, che ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, sul presupposto che la casa di cura avrebbe dovuto fornire elementi atti all’individuazione del personale in esubero con una precisa indicazione non solo dei profili professionali dei lavoratori adibiti al settore soppresso, bensì anche degli altri dipendenti che presentassero profili corrispondenti alla medesima qualifica di ausiliari socio sanitari.
Secondo la Corte territoriale, quindi, l’individuazione del personale da licenziare sarebbe dovuta avvenire estendendo il novero dei licenziabili anche a quegli altri lavoratori che, pure adibiti a reparti o settori diversi, possedessero livello simile e professionalità analoghe a quelli del servizio cucine destinato alla soppressione, in quanto solo tale tipo di procedura avrebbe garantito i lavoratori da possibili ed ingiustificate discriminazioni.

Tutto ciò, in considerazione del fatto che – secondo i giudici di secondo grado – il datore di lavoro non aveva dimostrato esigenze che giustificassero la restrizione della scelta ai soli addetti al settore in via di soppressione.
A seguito di ricorso da parte della struttura sanitaria, la Corte di Cassazione – con sentenza del 23 marzo 2011, n. 6626 – cassa la sentenza d’appello, giudicando legittimo l’operato della clinica.
Secondo i supremi giudici, infatti, la decisione della Corte d’Appello si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale – “in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale – qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dall’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale”.

Nel caso di specie, secondo gli ermellini, la peculiare attività svolta nel servizio cucine dai lavoratori ivi addetti, non poteva determinare, senza una adeguata motivazione, un’estensione della platea dei lavoratori sui quali operare la comparazione. Il ricorrente inoltre aveva acquisito la qualifica di aiuto cuoco, conseguendo una professionalità del tutto distinta dagli ausiliari socio sanitari specializzati, dei quali condivideva solo l’inquadramento contrattuale.
Ne conseguiva la legittimità dell’operato della struttura, interessando il licenziamento collettivo la totalità degli addetti al servizio cucina, la cui attività non era né omogenea, né simile rispetto a quella propria di altro settore.

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