17 Febbraio 2023
Tra le novità processuali e sostanziali introdotte con il recente decreto legislativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) sotto il profilo giuslavoristico merita particolare interesse l’introduzione di un ulteriore strumento potenzialmente utile a sanare il contenzioso: ovvero la “negoziazione assistita” da avvocati.
Il procedimento nasce così: una parte invita l’altra a stipulare una “convenzione” di negoziazione stragiudiziale con la quale entrambe si impegnano, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, a “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”.
Per cui se le parti vogliono risolvere stragiudizialmente la controversia, sottoscrivono un contratto, con le regole di svolgimento della trattativa (con eventuale previsione di attività istruttoria) e il termine per l’espletamento della procedura (che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, salve eventuali proroghe).
In caso di esito positivo e, dunque, di raggiungimento di una intesa, le condizioni vengono trasposte in un vero e proprio accordo transattivo che avrà efficacia di titolo esecutivo e godrà del medesimo regime di inoppugnabilità riservato alle transazioni sottoscritte “in sede protetta” di cui all’art. 2113 c.c., ovvero:
– la conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 185 e 420 c.p.c.;
– la conciliazione in sede sindacale e/o innanzi alle Commissioni di Conciliazione istituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o presso le sedi di certificazione ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c.;
– la conciliazione e/o l’arbitrato svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 412-ter (si cfr. per esempio, l’art. 81 del ccnl ARIS/AIOP strutture sanitarie, o l’art. 75 del ccnl Aris RSA e CdR);
– il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale regolato dall’art. 412-quater c.p.c.
Naturalmente, anche agli accordi sottoscritti nell’ambito della negoziazione assistita dovranno applicarsi i principi generali che valgono in tema di rinunce e transazioni, come l’effettiva assistenza del legale di parte, la piena consapevolezza del lavoratore circa le conseguenze delle proprie rinunce, la specifica indicazione delle voci oggetto della transazione.
Tale procedura è, invero, già prevista dal nostro ordinamento sia pure nel solo ambito civilistico (e nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge) dove costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel senso che il ricorso al giudice sarà possibile solo dopo aver esperito infruttuosamente questo particolare tentativo di conciliazione.
Viceversa, nei contenziosi in materia di lavoro la negoziazione rappresenterà (a decorrere dal 28 febbraio p.v., data di entrata in vigore della norma a seguito delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio) una mera facoltà per le parti che, pertanto, potranno liberamente decidere di non avvalersi di tale istituto e incardinare direttamente il giudizio o, in alternativa, continuare ad utilizzare le consuete modalità conciliative già esistenti.
L’estensione della negoziazione anche alla materia giuslavoristica non può che essere accolta con favore in quanto, non prevedendo la presenza di ulteriori figure (come il conciliatore in sede sindacale o la commissione di conciliazione) consente alle parti e ai rispettivi avvocati – cui viene riconosciuto, finalmente, un ruolo centrale ed “istituzionale” – di formalizzare in maniera più agevole eventuali transazioni con il lavoratore, senza per questo dover rinunciare alle garanzie di forza e stabilità previste per le conciliazioni in sede protetta.