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Natura dell’indennità sostitutiva delle ferie

5 Agosto 2011

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10341 dell’11 maggio 2011 è tornata a pronunziarsi sulla natura dell’indennità sostitutiva delle ferie.
Le interpretazioni giurisprudenziali sono state, invero, sempre molto oscillanti tra l’attribuire al compenso riconosciuto a fronte delle ferie non godute natura retributiva oppure risarcitoria.

In particolare, con la sentenza del 10 maggio 2011 n. 11262, i giudici di legittimità – aderendo a precedenti pronunce sul punto – avevano stabilito che l’indennità in argomento avesse natura retributiva, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative rese nel periodo di tempo che avrebbe dovuto invece essere dedicato al riposo.
Senonchè, a distanza di un anno, gli stessi giudici di legittimità – adeguandosi ad un diverso orientamento in passato espresso dalla Cassazione – hanno testualmente affermato che l’indennità sostituiva delle ferie ha natura risarcitoria <<in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo (quando l’adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo, nonchè la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psico-fisiche>>.

La differenza di qualificazione delle somme corrisposte a titolo di indennità sostituiva non è di poco conto: infatti se considerate di natura retributiva dette somme rimangono soggette alla prescrizione quinquennale che concerne i crediti di lavoro; viceversa, se ritenute di natura risarcitoria, i relativi compensi sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 c.c.
Pertanto, in tale ultimo caso, qualora un dipendente intendesse proporre una vertenza giudiziaria nei confronti del proprio datore di lavoro per non aver percepito l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, avrebbe la possibilità di pretendere gli importi risalenti sino a dieci anni prima della data della richiesta e non già a cinque (ferme restando, naturalmente,  eventuali interruzioni della prescrizione).

E’ pur vero che, a seguito della entrata in vigore delle norme sull’orario di lavoro introdotte dal d.lgs. n. 66/2003 e ss. mm., l’indennità in questione può essere legittimamente riconosciuta ai lavoratori soltanto in ipotesi residuali, e cioè:
• quelle maturate e non godute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.66/2003 (dunque prima del 29 aprile 2003);
• tutte quelle che – alla data di cessazione del rapporto – risultano non godute;
• i giorni aggiuntivi di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura maggiore rispetto alla misura minima legale (dunque oltre le 4 settimane), a fronte dei quali le parti possono accordarsi anche per una loro monetizzazione.

Per il ccnl relativo al personale non medico delle strutture associate all’Aris, l’art. 30 prevede che i dipendenti abbiano diritto a 30 giorni lavorativi per anno solare oltre a 4 giornate di ferie in sostituzione delle festività soppresse per un totale di 34: di conseguenza, posto che la misura minima di ferie prevista dalla legge è pari a 28 giorni, i giorni di ferie in più previsti dalla contrattazione collettiva ammonterebbero complessivamente a 6 giornate.
V’è, tuttavia, da precisare che – esclusivamente per l’anno 2011 – le suddette giornate si sono ridotte a 5, atteso che l’istituzione del 17 marzo quale festività nazionale ha comportato la sostituzione di una delle festività soppresse previste dai contratti collettivi applicati dall’Aris, con la conseguente riduzione delle stesse da quattro giorni a tre (come di recente confermato dal Ministero del Lavoro con nota del 17 giugno u.s., n. 25, rispondendo ad un interpello posto congiuntamente dall’Aris e da Confindustria).

Analogamente per quanto attiene al personale medico, il ccnl prevede un periodo di 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, oltre a 4 giornate da aggiungersi in sostituzione delle festività soppresse, per un totale di 34 (ovvero, 33 relativamente all’anno 2011).
Per quanto concerne, infine, il contratto Aris/Anmirs relativo al personale medico degli ospedali classificati, che non ha  ancora recepito la nuova normativa sull’orario di lavoro, l’art. 20 dispone che i dirigenti medici abbiano diritto ad un periodo di ferie della durata di 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, con  un totale, pertanto, di sole 2 giornate in più rispetto alla misura legale che, conseguentemente, potrebbero essere monetizzate.

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