27 Marzo 2023
Con la circolare n. 32/2023 l’Inps ha fornito le indicazioni amministrative sull’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI dopo dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità.
Sul punto va ricordato che il d.lgs. n. 105/2022 è intervenuto modificando il cd Testo Unico a tutela e sostegno della genitorialità (d.lgs. n. 151/2001), inserendovi l’art. 27-bis e modificando l’art. 54 c. 2 in materia di divieto di licenziamento in caso di fruizione del congedo di paternità.
In particolare, il citato art. 27-bis disciplina il congedo di paternità obbligatorio, secondo cui il lavoratore padre deve fruire di un periodo di congedo pari a dieci giorni, nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi, raddoppiati in caso di parto plurimo e fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo è fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo cui il lavoratore può invece avere diritto, solo in sostituzione di quest’ultima, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Come detto il d.lgs. n. 105/2022 è intervenuto anche in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, è vietato il licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica dunque anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
In precedenza, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nella sola ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo.
A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 105/2022 la tutela è prevista anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato, dunque, l’Istituto, in concerto con il Ministero del Lavoro, ha precisato che non vi sono differenze derivanti dalla fruizione del congedo alternativo alla madre o del congedo obbligatorio: né padre né madre lavoratori sono tenuti al preavviso e hanno diritto alla percezione della NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
La circolare in commento ha chiarito infine che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento – e respinte nelle more di pubblicazione della suddetta circolare – possono essere oggetto di riesame su istanza di parte, da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente.