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Mutamento di mansioni in presenza di ristrutturazione aziendale

29 Agosto 2014

Con la sentenza n. 11395 del 22 maggio 2014, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione (pur affrontando una vicenda processuale relativa al pubblico impiego) è intervenuta sul più generale tema della legittimità dell’unilaterale mutamento delle mansioni di un lavoratore originato dalla necessità del datore di lavoro di compiere interventi di ristrutturazione aziendale.

Con tale recente sentenza, dunque, la Suprema Corte ha nuovamente offerto un’interpretazione notevolmente estensiva dell’art. 2103 del codice civile che, come noto, sancisce il generale divieto di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti e, quindi, inferiori.
Il primo comma della prefata disposizione del codice civile stabilisce, infatti, che: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
Tale disposizione individua quindi un limite esterno al potere datoriale di disporre della prestazione lavorativa del proprio dipendente, assegnando così assoluta prevalenza all’interesse di quest’ultimo alla salvaguardia e mantenimento delle mansioni originariamente assunte.

Tuttavia, sebbene la medesima disposizione stabilisca inoltre che debbano considerarsi nulli quei patti volti a derogare tale limite al potere datoriale, la legge, nel tempo, ha invero individuato alcune singolari eccezioni che consentano, nel solo interesse del lavoratore, di superare il suddetto limite.
La prima, di natura temporanea, riguarda le lavoratrici madri che durante il periodo di gestazione e fino al settimo mese successivo al parto, possono essere destinate a mansioni finanche inferiori a quelle abituali (ferma restando, ovviamente, la retribuzione precedente), qualora il tipo di attività e condizioni di svolgimento della prestazione risultino pregiudizievoli alla loro salute.
La seconda concerne invece i lavoratori in esubero, il cui licenziamento può essere evitato unicamente mediante un accordo collettivo che consenta l’adibizione degli stessi a mansioni diverse o anche inferiori.

Un’ultima ipotesi, infine, prevede la possibilità di licenziare quei lavoratori divenuti invalidi in costanza di rapporto, solo ove sia impossibile utilizzare gli stessi in mansioni disponibili in azienda, ancorché inferiori, ma con diritto alla conservazione del trattamento della precedente qualifica assunta.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, sposando l’assunto del giudice di appello che aveva posto a fondamento della propria decisione la possibilità di ricondurre nell’alveo dell’art. 41 della costituzione il potere discrezionale del datore di lavoro di modificare anche in peius l’inquadramento delle mansioni di un lavoratore, ha quindi chiarito che: “… la disposizione dell’art. 2103 cod. civ. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile”.

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