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Modifiche all’art. 18 dello statuto dei lavoratori

21 Settembre 2012

I primi commi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (dal primo al sesto) sono sostituiti da nove commi i quali contengono la disciplina di seguito sinteticamente riassunta.
Nessuna novità per il licenziamento discriminatorio (ovvero quello determinato dal credo politico, dall’appartenenza al sindacato, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale, ovvero da circostanze come il matrimonio o la maternità) che  continua a dar luogo alla reintegra ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento a quello della effettiva reintegra a prescindere dal requisito dimensionale (sia che il datore di lavoro sia imprenditore, sia non imprenditore), ed anche se il lavoratore è dirigente. Il risarcimento del danno, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 5 mensilità ed il lavoratore – in luogo della reintegra –  potrà scegliere 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Diversamente nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è il giudice a stabilire l’eventuale reintegra ed a stabilire la misura dell’indennizzo. In particolare se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto rientra tra una delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni contenute nei ccnl o nei codici disciplinari, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro al reintegro ed ad un indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. Dunque, nelle ipotesi sopra descritte, la reintegrazione non è discrezionale ma obbligatoria ed è prevista unitamente al risarcimento del danno nel limite massimo di 12 mensilità. Il lavoratore ha comunque sempre la facoltà di scegliere in luogo della reintegra la relativa indennità sostitutiva (cfr. 4° comma art. 18).
Invece, nelle altre ipotesi (diverse da quelle sopra evidenziate) in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro dalla  data del licenziamento (dunque senza reintegra) ed al pagamento di una indennità risarcitoria fissata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità in relazione all’anzianità di servizio, al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’attività economica, al comportamento delle parti, con onere a carico del giudice di specifica motivazione a riguardo (cfr. 5° comma art. 18).
Ancora nelle ipotesi in cui il licenziamento è dichiarato inefficace per violazione dell’obbligo di indicare le ragioni che lo hanno determinato ovvero per violazione della procedura di cui all’art. 7 legge 604/66 (sul licenziamento per motivo oggettivo) ovvero nei casi in cui è stata violata la procedura di cui all’art. 7 della legge 300/70 relativa ai licenziamenti disciplinari, si applica il regime di cui al precedente 5° comma (che non prevede la reintegra ma solo il pagamento di una indennità risarcitoria che in tali ipotesi è commisurata ad un importo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità), con onere di specificazione a riguardo da parte del giudice e sempre che il giudice non accerti anche un difetto di giustificazione del licenziamento: nel qual caso, a seconda del caso concreto, potrebbe trovare applicazione la normativa che prevede la reintegra o la sola tutela risarcitoria.
Se il giudice accerta il difetto di giustificazione nel licenziamento intimato per motivo oggettivo consistito  nella sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore ovvero se il giudice accerta che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’art.2110 c.c., si applicano le previsioni del 4° comma (ovvero reintegro e massimo 12 mensilità) e lo stesso accade nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui il giudice accerti la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento (cfr. 7° comma art.18); nelle altre ipotesi in cui comunque accerti che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la diversa disciplina di cui al quinto comma (che non prevede la reintegra ma solo la condanna ad una indennità compresa tra le 12 e massimo le 24 mensilità).
Infine nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purchè effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza che trovino applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

 

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