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Misure per la riduzione del cuneo fiscale

7 Febbraio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

La novella legislativa, oggetto di ampio confronto tra Governo e Parti Sociali, prevede due misure finalizzate a ridurre il carico fiscale gravante sui percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Entrambe le misure decorrono dal 1° luglio 2020, data in cui (laddove naturalmente il Decreto sia stato convertito in legge) verrà abrogato il cd. Bonus Renzi.

1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La prima misura consiste nel riconoscimento, in favore dei lavoratori, di una somma, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020, e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari del suddetto trattamento sia i lavoratori con riferimento ai quali l’imposta sui redditi da lavoro dipendente o assimilati non sia superiore alla detrazione di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR, sia quelli che nel corso dell’anno abbiano percepito un reddito complessivo superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e, come sopra anticipato, spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d’imposta (committenti o datori di lavoro) sono tenuti a riconoscere tale trattamento, ripartendolo fra le retribuzioni o i compensi corrisposti a decorrere dal mese di luglio p.v., nonché a verificarne la spettanza in sede di conguaglio.

Qualora in tale sede risulti l’insussistenza dei requisiti per la percezione del suddetto beneficio, il sostituto di imposta è altresì tenuto a procedere al recupero in un’unica soluzione o, laddove l’importo superi 60 euro, in quattro rate di pari ammontare.

2) Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il Decreto, inoltre, introduce una nuova detrazione fiscale dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Il beneficio spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e valgono, quanto alle modalità di riconoscimento e di recupero, le stesse indicazioni stabilite per il trattamento integrativo.

3) Confronto con il Bonus Renzi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di una platea di lavoratori più estesa rispetto al Bonus Renzi: tale ultima misura, infatti, riguarda solamente il personale con reddito complessivo non superiore a 26.600 euro, mentre il Decreto in esame si applica anche ai lavoratori e collaboratori con un reddito pari fino a 40.000 euro.

Inoltre, anche l’ammontare dei benefici risulta aumentato: il Bonus Renzi, infatti, poteva arrivare ad un importo al massimo pari a 960 euro, mentre le nuove disposizioni prevedono un trattamento di importo variabile sino a 1.200 euro annui.

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