24 Novembre 2020
Con messaggio n. 4335 dello scorso 18 novembre 2020, l’Inps – facendo seguito alle precedenti istruzioni rese sul tema con circolare n. 78/2020 – fornisce ulteriori chiarimenti operativi ed illustra le novità procedurali in merito alla modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con richiesta di anticipazione del pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Come noto, l’art. 22-quater d.l. n. 18/2020 (introdotto dall’art. 71, co. 1 d.l. n. 34/2020 e, in seguito, modificato dal d.l. n. 52/2020), ha previsto che in caso di richiesta di pagamento diretto (anziché a conguaglio), l’Inps – dopo aver autorizzato le domande previa verifica del rispetto dei limiti di spesa – dispone l’anticipazione del pagamento della prestazione ai lavoratori beneficiari entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo di integrazione salariale.
Al proposito, nella circolare sopracitata, l’Inps ha evidenziato che la suddetta domanda, proprio al fine di “non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile”, dovrà essere inoltrata dal datore di lavoro entro il (più breve) termine di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La norma in esame prevede espressamente che “il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento […], unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS”.
Ebbene, proprio con il messaggio in commento, l’Istituto ha provveduto a precisare nel dettaglio quale debba essere la procedura da seguire al fine del corretto inoltro della domanda di pagamento diretto (anticipato) a seconda del trattamento di integrazione salariale richiesto dal datore di lavoro.
1.Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Dopo aver fatto accesso al sito istituzionale dell’Inps e provveduto all’autenticazione, occorrerà innanzitutto seguire i seguenti passaggi: “Servizi per aziende e consulenti” > “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”.
A questo punto, in fase di compilazione della domanda, dopo aver cliccato sull’opzione “pagato direttamente da INPS” (presente nel quadro “Dichiarazioni” ed alternativa all’opzione “anticipato dall’azienda”), in automatico e di seguito, apparirà la scelta “anticipo”, la quale – cliccando sul riquadro “SI” – renderà obbligatoria, al fine della protocollazione della domanda, la compilazione anche dei seguenti dati:
– codice fiscale ed IBAN dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– ore di cassa integrazione specificate per ogni singolo lavoratore.
In caso di mancato o irregolare inserimento di tutti i dati di cui sopra, la domanda non potrà essere né confermata, né tantomeno inoltrata.
Infatti, come chiarito nella circolare n. 78/2020, i 15 giorni entro i quali l’istituto provvederà al pagamento diretto decorrono proprio dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.
Per quanto sopra, l’Inps raccomanda di verificare che l’inserimento dei dati sia andato a buon fine e che la domanda venga protocollata.
2.Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario (AO).
Il medesimo iter procedurale sopra descritto dovrà essere seguito altresì per il trattamento salariale in deroga e per l’assegno ordinario, con l’evidente differenza che, dopo aver cliccato sulla voce “Prestazione e Servizi”, occorrerà selezionate rispettivamente “CIG in Deroga INPS” o “Fondi di solidarietà”.
In tal caso, successivamente all’invio della domanda, sarà indispensabile richiedere e inserire il numero del Ticket attraverso gli appositi passaggi (anch’essi descritti nel messaggio in commento).
Da ultimo, l’Istituto rileva la possibilità di altre due azioni:
Download Messaggio Inps n. 4335-2020