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Messaggio Inps n. 3653/2020: chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia durante il periodo di quarantena

27 Ottobre 2020

Con messaggio n. 3653 dello scorso 9 ottobre u.s. l’Inps è intervenuto per fornire chiarimenti e indicazioni operative relativamente ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia durante il periodo di quarantena/sorveglianza precauzionale di cui all’art. 26, co. 1 e 2 d.l. n. 18/2020 (e s.m.i.).

Come noto, ai sensi della suddetta norma, per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini della maturazione del periodo di comporto (co. 1).

In particolare, con il precedente messaggio n. 2584/2020, l’Inps ha sottolineato che – ai fini del riconoscimento del periodo di quarantena equiparato a malattia – i lavoratori interessati sono tenuti a produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare (salvo il caso di malattia conclamata da Covid-19) gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Diversamente, per i lavoratori dipendenti (sia privati, sia pubblici) cd. “fragili” (ovverosia con certificate condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili gravi ex l. n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato – sino al 31 luglio u.s., data poi prorogata al 15 ottobre u.s. in sede di conversione del cd. “Decreto Agosto” – era equiparabile a ricovero ospedaliero (co. 2).

Ciò posto, con il recente messaggio in oggetto, l’Inps chiarisce a quali condizioni il lavoratore in quarantena o sorveglianza precauzionale possa essere considerato in malattia.

  • Quarantena/sorveglianza precauzionale e smart-working

In primo luogo, partendo dal presupposto che la quarantena (o la sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili”) non costituisca una situazione di inabilità temporanea al lavoro, bensì semplicemente una condizione di potenziale rischio per il lavoratore e per la collettività,  l’Inps ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore – sulla base di accordi con il proprio datore – continui a prestare servizio nelle forme del lavoro agile/telelavoro o simili presso il proprio domicilio, non vi è sospensione dell’attività lavorativa (e della relativa retribuzione) e pertanto neppure i presupposti per beneficiare della tutela prevista per la malattia comune/degenza ospedaliera che, dunque, sarà esclusa.

Ben diverso è invece il caso di malattia per accertata positività al Covid-19 ai sensi del co. 6 dell’art. 26 cit., ipotesi per la quale “il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro” e pertanto, a compensazione della perdita di guadagno, avrà senz’altro diritto ad accedere e beneficiare della prestazione previdenziale Inps.

  • Quarantena per ordinanza amministrativa e quarantena all’estero

Parimenti non potrà essere equiparato a malattia il periodo trascorso in quarantena per ordine dell’autorità amministrativa che, al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia, abbia disposto l’obbligo di permanenza domiciliare e, pertanto, il divieto di raggiungere il luogo di lavoro.

Analogo discorso vale, inoltre, per tutti i lavoratori italiani recatasi all’estero e ivi sottoposti a quarantena per ordine di un’autorità di sanità pubblica estera.

Ebbene, in tutti i casi in cui il periodo di quarantena non sia stato disposto da un operatore di sanità pubblica (ASL, medico di base, struttura ospedaliera) italiano, il lavoratore non potrà beneficiare della tutela della malattia prevista ai sensi del co. 1 dell’art. 26.

  • Quarantena/ sorveglianza precauzionale e integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, FIS).

Da ultimo, l’Inps ha precisato che gli ordinari principi in materia di compatibilità tra FIS/CIG ed indennità di malattia sono applicabili anche alla quarantena o alla sorveglianza precauzionale, trattandosi di ipotesi assimilate dalla legge alla malattia o al ricovero ospedaliero.

Qualora, pertanto, uno di tali eventi coincida con periodi di integrazione salariale, potrà realizzarsi una delle seguenti fattispecie.

Quarantena/sorveglianza precauzionale iniziata prima della sospensione/riduzione di attività Quarantena/sorveglianza iniziata durante la della sospensione/riduzione di attività
CIG/FIS con sospensione “a zero ore” Se la sospensione riguarda l’intero ufficio/reparto/squadra, prevalgono i trattamenti di FIS o di CIG; altrimenti prevale il trattamento di malattia Prevalgono i trattamenti di CIG o di FIS
CIG/FIS con riduzione di orario Prevale il trattamento di malattia Prevale il trattamento di malattia

Download Messaggio Inps n. 3653-2020- chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia durante il periodo di quarantena

 

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