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Messaggio Inps n. 1276/2021: prime indicazioni sul congedo parentale straordinario di cui all’art. 2 d.l. n. 30/2021

9 Aprile 2021

Con messaggio n. 1276 del 25 marzo u.s., l’Inps ha reso i primi auspicati chiarimenti in materia di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti, il quale – si rammenta – è stato introdotto dal recente d.l. n. 30/2021 ed è stato già oggetto di approfondimento nella news del 16 marzo u.s.

Come noto, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 cit. (rubricato “Congedi per i genitori e bonus baby-sitting”), sino al 30 giugno p.v.,  “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio[…]”.

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole – di ogni ordine e grado – a cui risultano iscritti o, ancora, per i quali sia stata disposta la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziali in cui sono ospitati.

Inoltre, in caso di figli minori di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, è prevista la concessione di un congedo non retribuito e non indennizzato dall’INPS.

Di seguito, si sintetizzano i primi chiarimenti forniti dall’Istituto Previdenziale al riguardo.

1)  Soggetti destinatari/beneficiari:

a) genitori lavoratori dipendenti (in alternativa tra loro) di figli conviventi minori di anni 14, con riconoscimento di una indennità da parte dell’INPS di importo pari al 50% della retribuzione;

b) genitori lavoratori dipendenti (in alternativa tra loro) di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, con riconoscimento della medesima indennità sopra indicata;

c) genitori lavoratori dipendenti (in alternativa tra loro) di figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni: l’astensione dal lavoro non è retribuita o indennizzata, né coperta da contribuzione figurativa.

Nelle ipotesi sub. a) e b), le domande di congedo (dovranno essere presentate e) saranno gestite dall’Inps.

2)  Requisiti per la fruizione del congedo:

a) rapporto di lavoro subordinato in essere;

b) impossibilità di prestare l’attività lavorativa in modalità agile;

c) età del figlio (per il quale si fruisce del congedo) inferiore ai 14 anni (ovvero 16 anni, per il caso del congedo non retribuito);

d) convivenza tra genitore richiedente e figlio (per tutta la durata della fruizione del congedo);

e) condizioni legittimanti: infezione da SARS Covid-19; quarantena (da contatto, ovunque avvenuto) disposta con provvedimento dell’ASL territorialmente competente; sospensione dell’attività didattica in presenza; come evidente, tutte e tre le situazioni devono riguardare il figlio;

Per i genitori di figli disabili di cui al precedente punto 1, lett. b), non è necessario il rispetto né del requisito anagrafico (età minore degli anni 14 o 16), né di quello della convivenza; in tale ipotesi, inoltre, il congedo può essere richiesto anche qualora sia motivato dalla chiusura del centro diurno presso cui il figlio è iscritto.

3)  Durata: il congedo in parola è usufruibile nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo u.s. (data di entrata in vigore del d.l. n. 30/2021) e il 30 giugno p.v. e per periodi coincidenti (anche solo parzialmente) con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena o di sospensione dell’attività didattica in presenza/chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

L’Inps conferma inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario di cui agli artt. 32-33 d.lgs. n. 151/2001 (cd. astensione facoltativa) – fruiti dal 1° gennaio u.s. al 12 marzo u.s. – potranno essere convertiti nel congedo in esame, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica”.

4) Presentazione delle domande: in attesa che l’Inps renda note le procedure (amministrative ed informatiche) per la presentazione delle domande (le quali, come rassicurato dall’Istituto, potranno essere presentate anche con effetto retroattivo) è, comunque, possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS”.

In tal caso, naturalmente, sarà opportuno che le strutture autorizzino il congedo “con riserva”, chiedendo comunque ai dipendenti di autocertificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa sopra citata.

Download Messaggio Inps n. 1276-2021- prime indicazioni sul congedo parentale straordinario di cui all’art. 2 d.l. n. 30-2021

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