4 Novembre 2011
Mediante la recente nota del 13 ottobre u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello formulata dall’Aris in merito alla corretta individuazione del soggetto su cui gravano gli oneri economici derivanti dalla maturazione delle ferie durante il periodo di maternità obbligatoria.
Infatti, è noto che – nella prassi – i soggetti gravati dei suddetti oneri sono i datori di lavoro, i quali, successivamente al rientro in servizio delle dipendenti, sono tenuti a riconoscere le ferie maturate durante il congedo, sopportandone i relativi costi.
L’Aris, mediante l’interpello del 25 agosto u.s. – al fine di consentire al Ministero del Lavoro di correggere una stortura del sistema creatasi nella prassi – ha sottolineato l’iniquità di tale effetto. In proposito, infatti è stato evidenziato che l’art. 22 comma 3 d.lgs. 151/2001, pur prevedendo che “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi (…) alle ferie”, non dispone affatto che l’onere economico derivante dalle ferie rimanga in capo al datore di lavoro.
Anzi, un simile effetto sembrerebbe escluso ai sensi dell’art. 2110 c.c., il quale statuisce espressamente che “in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio” il datore di lavoro è esonerato dal dover sopportare il costo dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori, a condizione che la legge preveda (come nella specie) “forme equivalenti di previdenza o di assistenza”.
La normativa sulla maternità (art. 23, commi da 1 a 3, d.lgs. 151/2001), peraltro, nello stabilire la base di calcolo dell’indennità di maternità, prevede che:
a. agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione debba intendersi “la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”. Il comma 3 stabilisce che per il calcolo della suddetta retribuzione si faccia riferimento agli elementi considerati nella determinazione dell’indennità di malattia;
b. all’importo determinato alla lettera precedente venga aggiunto “il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Appare evidente che le ferie costituiscono un trattamento “accessorio”, strettamente legato alla prestazione lavorativa; ciò risulta ancor più palese alla luce delle previsioni contenute nei ccnl per i dipendenti delle strutture sanitarie private (art. 30 del ccnl per il personale non medico, art. 18 del ccnl per il personale medico), le quali parametrano i giorni di ferie spettanti all’effettiva durata delle prestazioni lavorative rese nell’arco dell’anno.
Di conseguenza, attraverso il suddetto interpello, l’Aris ha domandato al Ministero del Lavoro se sia corretto includere i ratei di ferie maturati dai lavoratori durante il periodo di astensione per maternità nella base di calcolo dell’indennità prevista dagli artt. 22 e 23 d.lgs. 151/2001 (indennità di maternità) e, conseguentemente, considerare il datore di lavoro esonerato dal corrispondere la retribuzione per i periodi di ferie, al momento del godimento delle stesse.
Il Dicastero interpellato, tuttavia, mediante una risposta piuttosto evasiva, ha manifestato il proprio parere negativo rispetto alla suddetta opzione interpretativa, ritenendo vincolante (pare di capire!) il riferimento operato dall’art. 23 cit. alla base di calcolo per l’indennità di malattia, nella quale non sono computati i ratei di ferie; peraltro, nella suddetta nota il Ministero si riferisce all’ipotesi della monetizzazione delle ferie, sebbene il quesito formulato facesse espressamente riferimento all’effettivo godimento delle stesse, pur in assenza della relativa retribuzione (già percepita sotto forma di indennità).
La posizione ministeriale non appare assolutamente condivisibile, atteso che – come sopra accennato – il riferimento all’ipotesi della malattia del dipendente deve ritenersi integrato dall’ulteriore inclusione nel computo dell’indennità di maternità dei ratei relativi agli “… altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Tuttavia, allo stato, atteso l’espresso parere contrario ricevuto, gli enti previdenziali continueranno a non includere nell’indennità di maternità i ratei di ferie maturati durante il congedo.
Le strutture che si trovino nella condizione di dover concedere alle proprie dipendenti le ferie maturate durante la maternità, saranno pertanto tenute a sopportare i relativi costi, salvo che non intendano intentare “cause pilota”, al fine di ottenere una valutazione giurisprudenziale della questione e di indurre i competenti organi amministrativi (Ministero del Lavoro e Inps) a rivedere la propria impostazione.