3 Settembre 2018
Con la Guida recentemente pubblicata sul sito istituzionale dell’Inps, l’Istituto riepiloga le disposizioni che regolano l’indennità di malattia per i dipendenti pubblici e privati, le quali – sebbene già emanate con precedenti circolari amministrative – sono spesso disattese dai lavoratori e dalle sedi locali dell’ente previdenziale.
Il documento, in particolare, riafferma il principio secondo cui il lavoratore è il primo responsabile della regolarità formale del certificato medico; è il dipendente, infatti, a dover verificare – pena finanche l’eventuale perdita dell’indennità – la correttezza dei dati che obbligatoriamente devono essere presenti sugli attestati di malattia, quali i dati anagrafici, l’indirizzo di reperibilità e ogni informazione ritenuta utile al fine di consentire le visite fiscali (specificando anche l’eventuale località, frazione, borgo, contrada e precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence, etc.).
Inoltre, l’Inps ribadisce che le prestazioni di malattia possono essere riconosciute soltanto dal giorno di rilascio del certificato, atteso che il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita, salvo il caso dei certificati redatti a seguito di visita domiciliare.
Solo in tale ipotesi, infatti, il medico – dovendosi recare presso il domicilio dell’assistito entro il giorno successivo dalla sua richiesta – può attestare eventuali episodi morbosi iniziati il giorno prima, mentre in tutti gli altri casi non sono ammessi certificati retroattivi (nemmeno di un giorno solo).
Al riguardo, inoltre, l’Inps precisa (per la prima volta) che il datore di lavoro può ritenere il dipendente assente non giustificato per i giorni non riconosciuti ai fini previdenziali, così confermando l’interpretazione – da tempo fatta propria dalle strutture – secondo cui gli attestati di malattia tardivi, redatti in violazione delle disposizioni emanate dall’Inps, non sono idonei a giustificare l’assenza del personale neanche sul piano contrattuale e disciplinare.
Per ciò che attiene alle visite mediche di controllo, l’Inps ribadisce che è precipuo onere del lavoratore compiere ogni attività utile ad agevolare l’operato dei medici fiscali, come accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il proprio nominativo; durante le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), inoltre, il lavoratore privato deve assicurare la propria presenza presso il suo domicilio, salvo che sia impossibilitato a causa della necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità, ovvero per provati gravi motivi personali o familiari o per cause di forza maggiore.
Non è, pertanto, sufficiente che il dipendente adduca, a giustificazione della propria assenza, di essersi recato presso l’ambulatorio del medico curante o in farmacia al fine di acquistare medicinali, salvo che dimostri (con onere probatorio a proprio carico) che non avrebbe potuto provvedere a tali esigenze in altri momenti.
In estrema sintesi, pertanto, l’Inps riafferma la centralità del lavoratore nel processo di accertamento della malattia, ribadendo ancora una volta che il dipendente non è solo un soggetto passivo (destinatario di provvedimenti o azioni del medico curante o del datore di lavoro), ma il primo responsabile del corretto adempimento di tutto l’iter per il riconoscimento delle provvidenze previste in materia dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il documento elaborato ha, inoltre, l’indubbio pregio di riepilogare – in modo chiaro e con un linguaggio scevro da tecnicismi – le disposizioni emanate con molteplici circolari susseguitesi nel tempo.
Si auspica, pertanto, che tale strumento possa assicurare una applicazione maggiormente uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle vigenti regole in materia di malattia, così da evitare che i medesimi comportamenti siano giudicati in modo dissimile dai diversi uffici dello stesso ente previdenziale.