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Malattia all’estero.

14 Dicembre 2018

L’Inps, con la Guida Informativa pubblicata sul proprio sito internet lo scorso 3 dicembre 2018, riepiloga le indicazioni da seguire in caso di malattia all’estero.

In particolare, l’Istituto conferma che, in caso di malattia insorta durante un soggiorno temporaneo all’estero, il dipendente conserva il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana, a condizione che presenti un’adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali, e cioè l’intestazione, i dati anagrafici del lavoratore, la prognosi, la diagnosi di incapacità al lavoro, l’indirizzo di reperibilità, la data di redazione, il timbro e la firma del medico.

Il certificato medico deve essere redatto sulla base della normativa del paese in cui il lavoratore si trova, fermo restando che sussistono alcune significative differenze a seconda che l’evento di malattia sia insorto (i) in un paese estero facente parte dell’Unione Europea, o (ii) in un paese extracomunitario con cui l’Italia abbia stipulato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, ovvero (iii) in un paese extracomunitario con cui l’Italia non abbia sottoscritto alcun accordo.

Nel primo caso, infatti, i Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e Reg. n. 987/2009) prevedono che venga applicata la legislazione del paese in cui il lavoratore è assicurato e, pertanto, il dipendente deve rivolgersi il primo giorno dell’evento al medico del paese estero in cui soggiorna al fine di ottenere il certificato di malattia, da trasmettere entro due giorni dal rilascio alla Sede Inps di residenza, nonché al datore di lavoro (privo dei datti relativi alla diagnosi). Ai sensi dei Regolamenti sopra citati, inoltre, non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione medica.

Le medesime indicazioni valgono, di norma, anche nel caso di malattia insorta in un paese extra UE, con il quale sia stata stipulata una idonea convenzione bilaterale. Ed infatti, le convenzioni prevedono ordinariamente il mutuo riconoscimento dei certificati di malattia, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi.

Diverso, invece, è l’iter da seguire in caso di malattia insorta in un paese extracomunitario con cui non sussista alcun rapporto convenzionale.

In tal caso, infatti – oltre all’obbligo di recarsi dal medico il primo giorno dell’evento e di trasmettere il certificato di malattia nel prescritto termine di due giorni – la corresponsione dell’indennità di malattia è condizionata alla presentazione all’Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.

Al riguardo, la Guida Informativa Inps precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Sono esenti da legalizzazione i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.

La Guida Inps, inoltre, affronta il (delicato) tema dei viaggi all’estero del lavoratore che si sia ammalato in Italia.

Al riguardo, l’Istituto conferma che in tale ipotesi il lavoratore, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, è tenuto a comunicare l’intenzione di recarsi all’estero all’Inps, al fine di consentire all’Istituto di effettuare una valutazione medico legale (anche mediante visita preventiva) circa la sussistenza di possibili rischi di aggravamento conseguenti allo spostamento. Nei casi di trasferimento in paesi extra UE, l’Inps deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

Infine, l’Inps ribadisce che anche durante il soggiorno all’estero – a prescindere dal luogo in cui è insorta la malattia – il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo e, a tal fine, deve comunicare il proprio indirizzo.

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