2 Aprile 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 44/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata dell’1 aprile u.s., concernente le nuove misure necessarie al contenimento dell’epidemia da COVID-19 e le tanto attese disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Obbligo di vaccinazione per il personale.
Il Decreto esclude innanzitutto la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, sempre che le inoculazioni siano state effettuate rispettando le disposizioni di legge e le relative indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute.
Si tratta di una previsione assolutamente positiva, che intende rimuovere eventuali incertezze del personale sanitario durante questa delicata fase.
Il provvedimento, inoltre, interviene nel dibattito (cfr., da ultimo, la precedente news del 26 marzo 2021) circa le azioni di tutela da intraprendere nei confronti dei lavoratori non vaccinati, prevedendo l’obbligatorietà della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nonché nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Per tali lavoratori, in particolare, è previsto che la vaccinazione (nel rispetto del piano vaccinale applicabile e fatte salve eventuali situazioni in cui l’inoculazione del vaccino determini un accertato pericolo per la salute a causa di specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale) costituisca requisito essenziale per esercitare la propria attività.
Ai fini della concreta realizzazione dei suddetti principi, l’art. 4 del d.l. 44/2021 stabilisce che entro il 6 aprile p.v.:
A tal ultimo proposito, tenuto conto delle ratio della norma, che ha la precipua finalità di tutelare la salute dei lavoratori e dei pazienti, si ritiene che la nozione di “operatori di interesse sanitario” non debba essere interpretata in senso rigido, ma piuttosto in senso ampio, includendo nel novero delle qualifiche oggetto dell’obbligo vaccinale non solo quelle individuate dalle Regioni ai sensi dell’art. 1 co. 2 l. 43/2006, ma tutte quelle – tra cui gli OSS e gli ausiliari socio-sanitari – aventi (secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300/2007) “carattere “servente” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie, peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.”.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, le Regioni e le Province autonome procedono alla verifica dello stato vaccinale degli operatori e dei professionisti e, laddove non risulti che il lavoratore sia stato vaccinato o abbia presentato la relativa richiesta, sono tenute a segnalare tale circostanza alla ASL competente per la residenza degli stessi.
Ricevuta tale segnalazione, la ASL invita l’interessato a produrre, entro i successivi 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione del vaccino o la relativa richiesta, ovvero quella relativa alle ragioni (tra quelle individuate dalla legge) che motivano l’omissione o il differimento della vaccinazione.
In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la ASL invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando i relativi tempi e modalità. Qualora il lavoratore presenti documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la ASL dovrà invitare formalmente lo stesso ad attestare l’avvenuta inoculazione del vaccino entro 3 giorni dalla sua somministrazione.
Nel caso in cui il lavoratore non documenti l’avvenuta vaccinazione nei termini stabiliti dalla ASL, quest’ultima provvederà (previa acquisizione di ulteriori eventuali informazioni) a comunicare tale circostanza all’interessato, al datore di lavoro ed all’Ordine professionale di appartenenza, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
In tale ipotesi – salva la verifica, per i dipendenti, della possibilità di ricollocazione in eventuali attività (anche inferiori) che non comportino i predetti rischi, con attribuzione del trattamento economico dovuto per le mansioni esercitate – i datori di lavoro devono procedere alla sospensione dal servizio dei lavoratori in questione senza diritto alla retribuzione o al corrispettivo.
Per quanto riguarda i lavoratori che non possano sottoporsi a vaccino per comprovati motivi di salute, infine, il Decreto (oltre a confermare le misure di tutela per i lavoratori fragili) prevede che nel periodo in cui la vaccinazione sia differita o omessa (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021):
Manifestazione del consenso alla vaccinazione.
In merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, il Decreto estende le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, contenute nella d.l. n. 172/2020, anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe; in tale ultima ipotesi, la funzione di amministratore di sostegno, ai fini del consenso, viene assunta dal direttore sanitario dell’ASL di assistenza dell’interessato o da un suo delegato.
Proroga delle restrizioni anti contagio e disposizioni in materia di attività didattica.
Alcune delle previsioni contenute nel Decreto prorogano talune delle misure già previste dal d.l. n. 30/2021, quali l’applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione, l’estensione delle misure stabilite per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) ed inoltre la possibilità, nelle sole zone arancioni, di uno spostamento giornaliero, tra le ore 5 e le 22, verso una sola abitazione privata in ambito comunale.
Il Governo, inoltre, si è riservato l’adozione di possibili modifiche delle restrizioni mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, qualora l’andamento dei contagi e la realizzazione del piano vaccini lo consentano.
Dopo Pasqua, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, viene poi garantita sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi in presenza, dalla scuola dell’infanzia al primo anno di scuola secondaria di primo grado e, tale previsione, non potrà essere derogata dai Presidenti di Regione e delle Province autonome.
Il provvedimento intende, quindi, porre fine alla vexata quaestio relativa alla possibilità di adottare, da parte delle Regioni, misure più restrittive in merito alla chiusura delle scuole, oggetto di numerosi ricorsi al Tar dall’inizio della pandemia fino ad oggi.
Ad ogni modo, il decreto precisa che, sentite le competenti autorità sanitarie, il divieto suddetto non opera – evidentemente – nel caso in cui la scuola sia teatro di focolai ovvero di un’elevata diffusione del virus o di sue varianti.
Per quanto riguarda i successivi gradi di istruzione è confermato, sempre per il periodo dal 7 al 30 aprile p.v., lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività (salve alcune specifiche eccezioni) continuano a svolgersi a distanza.
Altre disposizioni.
Il capo II del Decreto, infine, è dedicato a giustizia, lavoro, rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché al rinnovo degli organi degli ordini professionali.
L’art. 8 proroga, sino al 31 maggio 2021, il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Viene estesa, inoltre, agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società.
Fra le altre misure oggetto di proroga vi sono quelle relative alla rendicontazione della spesa sanitaria regionale – in tal caso fino al 15 luglio p.v. – al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni, nonché, fino al 31 luglio 2021, alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria,
Infine, il Capo III disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici, finora sospesi, prevedendo specifiche deroghe per l’espletamento delle prove in presenza, a partire dal 3 maggio 2021.