4 Marzo 2016
Con risposta ad interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, il Ministero del lavoro è tornato a pronunciarsi sul requisito dell’interesse al distacco, nell’ipotesi di ricorso a tale istituto da parte di imprese appartenenti al medesimo gruppo.
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/03, recante la disciplina dell’istituto in argomento, prevede, infatti, che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Dalla citata disposizione normativa ed alla luce delle interpretazioni ministeriali (cfr. circ. Min. lav. 15 gennaio 2004, n. 15) si evince, dunque, che elementi essenziali del distacco sono: la sussistenza di un interesse del datore di lavoro distaccante e la temporaneità del distacco medesimo.
In particolare, secondo quanto chiarito dallo stesso Dicastero, il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione del lavoro altrui.
Sulla legittimità del ricorso al distacco tra società appartenenti ad uno stesso gruppo di impresa si erano espressi in passato tanto la giurisprudenza, quanto il Ministero del Lavoro, evidenziando come il collegamento societario costituisse un mero indizio, rispetto all’esistenza dell’interesse che deve necessariamente essere sotteso al ricorso a tale istituto (Cass. n. 7450/00).
Sebbene il Ministero avesse ritenuto che tale interesse fosse rinvenibile anche nell’esigenza di razionalizzare le risorse per tutte le società che fanno parte del gruppo (cfr. circ. n. 3 del 15 gennaio 2004), lo stesso si era successivamente affrettato a chiarire che l’appartenenza al medesimo gruppo non fosse, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di un reale interesse del datore di lavoro distaccante, con la conseguenza che tale requisito doveva essere rigorosamente provato (cfr. circ. 24 giugno 2005, n. 28).
In risposta al recente interpello posto da Confindustria, in ordine alla possibilità di considerare il requisito dell’interesse del distaccante in tali ambiti in termini analoghi a quelli previsti dal legislatore nei casi di sussistenza di un cd. “contratto di rete” tra imprese, il Ministero (con nota n. 1 del 20 gennaio 2016) sembra, invece, avere introdotto nuovi elementi di flessibilità.
Per le aziende che abbiano stipulato un contratto di rete, l’art. 30, comma 4 ter, del d.lgs. n. 276/03 (come modificato dal d.l. n. 76/13) prevede, infatti, che “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”.
A giudizio del Ministero, il legislatore ha introdotto una simile presunzione in caso di stipula di un contratto di rete tra più imprese sul presupposto che tale legame “si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni”.
Il contratto di rete (disciplinato dalla l. n. 33/09) ha, infatti, la finalità di consentire alle aggregazioni di due o più imprese di instaurare una stabile collaborazione tra esse, mantenendo tuttavia la distinta soggettività giuridica di ciascuna, senza dare origine ad un (ulteriore) soggetto giuridico, dalle stesse distinto (come, ad esempio, nell’ipotesi del consorzio).
Ebbene, poiché anche all’interno di un gruppo di imprese viene condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un risultato economico unitario (sebbene, analogamente a quanto non avvenga con il contratto di rete, le imprese che ne facciano parte siano destinate a mantenere la loro autonomia giuridica), il Ministero ha concluso che sia “possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese … l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto previsto dal legislatore nell’ambito del contratto di rete”.
Alla luce di tali precisazioni, il requisito dell’interesse (previsto dalla vigente normativa ai fini della legittimità) può, quindi, ritenersi sempre sussistente nell’ipotesi in cui il distacco sia attuato tra imprese facenti capo allo stesso gruppo, con conseguente introduzione di maggiori margini di flessibilità nella gestione delle risorse nell’ambito dello stesso.