12 Giugno 2020
Come rilevato nella news dello scorso 20 maggio, il decreto “Rilancio”, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto “Cura Italia”, prevedendo che, in presenza dei requisiti indicati (ovvero: genitori di figli con età non superiore a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata) possono essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato elevato a 2.000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (in particolare: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia ed OSS).
La norma ha previsto, inoltre, che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Con messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, l’INPS aveva comunicato che erano in corso di implementazione le procedure telematiche per l’attuazione delle predette norme, rinviando ad un successivo messaggio le modalità di presentazione delle nuove domande.
Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno u.s., l’ente previdenziale ha fornito i preannunciati chiarimenti, precisando che ai due nuovi bonus introdotti dal citato decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, possono accedere coloro che non abbiano già presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, come stabilito dal decreto “Rilancio”.
Coloro che, invece, nella prima fase dell’emergenza abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente.
In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il c.d. Libretto Famiglia, oppure di adoperarlo per l’iscrizione ai centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
L’INPS ha inoltre confermato l’alternatività delle predette misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID (di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia), rammentando – altresì – che il bonus in esame è riconosciuto ai genitori alternativamente tra loro ed a condizione che l’altro genitore che non lo utilizza non sia percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
Il genitore che intenda optare – per una parte o anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto) – per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
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