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L’Inps fornisce chiarimenti in merito al Decreto “Sostegni”

27 Aprile 2021

La recente circolare n. 65 del 19 aprile 2021 fornisce importanti istruzioni operative in merito alle indennità ed alle misure individuate dal decreto “Sostegni” (d.l. 41/21, oggetto di una precedente news).

In particolare, la circolare analizza in maniera approfondita la disciplina dell’indennità una tantum prevista dall’art. 10, c. 1, del decreto “Sostegni” (in continuità con quanto previsto dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Ristori”) a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto “Ristori” nonché ai lavoratori impegnati in settori particolarmente colpiti dalla pandemia.

Per quanto riguarda l’indennità, la circolare ribadisce che questa verrà concessa a:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Tale trattamento è pari ad € 2.400 (che non dovrà essere considerato ai fini del reddito imponibile, degli assegni familiari ovvero della contribuzione figurativa) e non richiede l’invio di una nuova domanda ma sarà liquidata con le medesime modalità indicate dai lavoratori che hanno beneficato delle precedenti una tantum.

Di contro, per il caso in cui il lavoratore non abbia percepito la precedente indennità prevista dal decreto “Ristori”, la circolare individua le modalità con cui effettuare la relativa richiesta nonché i requisiti specifici per ognuna delle categorie sopraindicate, che possono, sostanzialmente, essere così sintetizzate:

  • non aver svolto attività lavorativa (nella categoria interessata) per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021;
  • non beneficare, sempre al 23 marzo 2021, di un trattamento pensionistico diretto;
  • non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021;
  • non percepiscano l’indennità di disoccupazione Naspi.

La circolare, peraltro, precisa le incompatibilità e le incumulabilità dell’una tantum con altri sostegni e trattamenti previdenziali, tra le quali spiccano l’impossibilità per il lavoratore che rientri in più categorie beneficiarie di ricevere più di un’una tantum nonché l’incumulabilità con i redditi di cittadinanza ed emergenza.

Infine, vengono esaminate le novità in materia sulla Naspi in relazione all’anno 2021.

In particolare, l’ultimo punto della circolare in esame rammenta che l’art. 16 del decreto “Sostegni” ha previsto, a far data dall’entrata in vigore del decreto (vale a dire dal 23 marzo 2021), la deroga del requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti per il riconoscimento del trattamento.

Lo stesso istituto previdenziale, inoltre, afferma che tale requisito non sarà richiesto per tutte le cessazioni involontarie avvenute nel 2021.

Download L’Inps fornisce chiarimenti in merito al Decreto “Sostegni”

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