L’Inps (ormai divenuto l’Istituto di previdenza anche per il pubblico impiego e, dunque, anche per i medici e – più in generale – per il personale del SSN) e l’Enpam (l’Ente di previdenza dei medici), con una recente circolare congiunta hanno finalmente dettato chiare indicazione in ordine alla contribuzione applicabile all’attività intramuraria, in tutte le sue declinazioni.
Come certamente noto, l’attività intramoenia è, tipicamente, quella espletata – individualmente o in equipe – dalla dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e delle attività istituzionali, “in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o dei fondi integrativi del SSN” (cfr. anche art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 2000).
Nelle intenzioni del legislatore, l’attività intramoenia avrebbe dovuto svolgersi prevalentemente all’interno della struttura di appartenenza, previa predisposizione di spazi ad hoc; nelle more, è stata concessa la possibilità (artt. 5, 6 e 7 del DPCM 27 marzo 2000) alle strutture di individuare “spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni” (cd. intramoenia allargata).
Al di là di tale ipotesi tipica di attività intramuraria (interna o in regime allargato), il DPCM 27 marzo 2000 include tra le attività libero professionali che i dirigenti sanitari possono svolgere in regime di intramoenia anche:
1)la partecipazione del suddetto personale ai proventi di attività, richiesta a pagamento da “singoli utenti” ai dirigenti e svolta, individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del SSN nonché in altra struttura non accreditata (art. 2, comma 2); per espressa previsione di legge tali attività “sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta con le modalità stabilite dalla convenzione” esistente tra gli Enti (art. 9);
2)l’attività professionale, richiesta a pagamento da “terzi” all’azienda, svolta fuori dall’orario di lavoro, all’esterno delle strutture aziendali, purchè “sia garantito il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni” (art. 8)
3) l’attività professionale, richiesta a pagamento da “terzi” all’azienda, svolta fuori dall’orario di lavoro, all’interno delle strutture aziendali e finalizzata alla riduzione delle liste di attesa (art. 2, comma 3, art. 8 ed art. 10);
4)nonché le prestazioni richieste ai dirigenti delle discipline che hanno una limitata possibilità di svolgere la libera professione intramuraria “ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico” (art. 2, comma 5, e art. 10 del DPCM 27 marzo 2000).
Per tutte queste attività rientranti nel concetto di “intramoenia”, l’Inps e l’Enpam hanno chiarito che i relativi contributi devono essere versati all’Enpam, rientrando nell’attività libero professionale.
Dubbi in proposito erano stati avanzati per via del trattamento fiscale riservato ai proventi derivanti da tale attività: secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir, infatti, “i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN” sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; poiché nel nostro ordinamento il regime fiscale e quello previdenziale dei compensi seguono la medesima disciplina, tale previsione aveva creato alcune perplessità in ordine all’effettivo regime contributivo delle predette prestazioni, definitivamente fugate dalla circolare in commento.
Inoltre, secondo quanto chiarito dai due Enti di previdenza, sono assoggettati alla contribuzione presso l’Enpam anche le attività che – ai sensi dell’art. 13 del DPCM 27 marzo 2000 non rientrano nell’intramoenia, pur essendo svolte in regime libero professionale, a condizione che non siano remunerate da un’Amministrazione dello Stato, quali: la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; le partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del tesoro, di cui all’art.5, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295); le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; la partecipazioni a comitati scientifici e le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale.
Secondo quanto chiarito da Inps ed Enpam sono, invece, assoggettate alla contribuzione presso l’Inps le attività non istituzionali che, pur non rientrando nella libera professione intramuraria, siano invece remunerate da un’Amministrazione dello Stato anche diversa da quella di appartenenza, nonché le indennità destinate alla perequazione (ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM).