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L’Inps comunica l’aumento dei requisiti pensionistici

27 Marzo 2015

Con la recente circolare n. 63 del 20 marzo 2015, l’Inps ha reso noti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di “vecchiaia” e di “vecchiaia anticipata”, che – ai sensi del d.d. del 16 dicembre 2014 relativo all’adeguamento di detti requisiti alla c.d. “speranza di vita”- entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Un primo adeguamento delle condizioni di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita era già avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2013, quando l’età anagrafica per la concessione della pensione di “vecchiaia”, fermo restando il minimo contributivo pari a 20 anni, era stata innalzata di tre mesi (66 anni e tre mesi per gli uomini e 62 anni e tre mesi per le donne, portato per queste ultime sino a 63 anni e 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014).
Analogamente, inoltre, a far data dal 1° gennaio 2013, sono stati incrementati anche i requisiti contributivi per l’accesso alla c.d. pensione di “vecchiaia anticipata”, pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi di contribuzione per gli uomini ed a 41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne. Come noto, per tale tipologia di pensione non è previsto alcun requisito anagrafico minimo, sebbene il pensionamento prima del raggiungimento del 62° anno di età comporti delle riduzioni del trattamento previdenziale.
Ciò posto, il predetto decreto direttoriale del 16 dicembre 2014 ha disposto l’incremento di ulteriori 4 mesi dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 0,3 unità per quella c.d. “anticipata”.
Per effetto di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti pensionistici per i lavoratori dipendenti privati  risulteranno incrementati secondo la seguente tabella:

 

Pensione di vecchiaia

Pensione di anticipata

Requisit. Anagrafico

Requisit. Contributivo

Requisit. Anagrafico

Requisit. Contributivo

Lavoratori dipendenti

66 anni e 7 mesi

20 anni

Nessuno

42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)

lavoratrici dipendenti

65 anni e 7 mesi (incrementati di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2018)

20 anni

Nessuno

41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

 

I suddetti requisiti rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2018, posto che, successivamente a tale data, dovrà essere emanato un nuovo decreto in materia di adeguamento delle condizioni di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

 

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