27 Marzo 2015
Con la recente circolare n. 63 del 20 marzo 2015, l’Inps ha reso noti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di “vecchiaia” e di “vecchiaia anticipata”, che – ai sensi del d.d. del 16 dicembre 2014 relativo all’adeguamento di detti requisiti alla c.d. “speranza di vita”- entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Un primo adeguamento delle condizioni di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita era già avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2013, quando l’età anagrafica per la concessione della pensione di “vecchiaia”, fermo restando il minimo contributivo pari a 20 anni, era stata innalzata di tre mesi (66 anni e tre mesi per gli uomini e 62 anni e tre mesi per le donne, portato per queste ultime sino a 63 anni e 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014).
Analogamente, inoltre, a far data dal 1° gennaio 2013, sono stati incrementati anche i requisiti contributivi per l’accesso alla c.d. pensione di “vecchiaia anticipata”, pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi di contribuzione per gli uomini ed a 41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne. Come noto, per tale tipologia di pensione non è previsto alcun requisito anagrafico minimo, sebbene il pensionamento prima del raggiungimento del 62° anno di età comporti delle riduzioni del trattamento previdenziale.
Ciò posto, il predetto decreto direttoriale del 16 dicembre 2014 ha disposto l’incremento di ulteriori 4 mesi dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 0,3 unità per quella c.d. “anticipata”.
Per effetto di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti pensionistici per i lavoratori dipendenti privati risulteranno incrementati secondo la seguente tabella:
Pensione di vecchiaia |
Pensione di anticipata |
|||
Requisit. Anagrafico |
Requisit. Contributivo |
Requisit. Anagrafico |
Requisit. Contributivo |
|
Lavoratori dipendenti |
66 anni e 7 mesi |
20 anni |
Nessuno |
42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
lavoratrici dipendenti |
65 anni e 7 mesi (incrementati di un ulteriore anno a decorrere dal 1° gennaio 2018) |
20 anni |
Nessuno |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
I suddetti requisiti rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2018, posto che, successivamente a tale data, dovrà essere emanato un nuovo decreto in materia di adeguamento delle condizioni di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.