7 Aprile 2020
Con la recente nota del 23 marzo 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce utili chiarimenti in merito ai procedimenti che restano esclusi dal campo di applicazione dell’art. 103 del Decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020), concernete l’attuale sospensione (ad oggi, sino al 15 aprile p.v.) dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In particolare, secondo le indicazioni fornite dall’INL, non sono sospese:
1. Le procedure relative all’interdizione anticipata o post partum dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c) del lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.
Al riguardo, l’Ispettorato segnala che il rischio da contagio del Covid-19 ha comportato un incremento delle richieste di interdizione ante o post partum, sulla base della semplice dichiarazione del medico competente con la quale quest’ultimo conferma la necessità di interrompere la prestazione lavorativa in ragione del rischio biologico, in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Pertanto, l’INL – ritenendo tali procedimenti connessi all’esigenza di tutela della lavoratrice madre ed in quanto tali indifferibili – ha chiarito che il provvedimento di interdizione anticipata può essere rilasciato, anche in assenza di aggiornamento del DVR, per le attività in cui non è stata disposta la chiusura (ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020), ferma restando la valutazione dell’effettivo pericolo di contagio, precisando espressamente al riguardo che lavoratrice in smart working non può certamente considerarsi in “pericolo”.
L’istanza finalizzata all’interdizione anticipata o post partum dal lavoro, dovrà essere inoltrata all’Ispettorato territorialmente competente, per mail o tramite pec, e il relativo provvedimento di interdizione (al quale verrà assegnato un numero progressivo di rilascio) sarà trasmesso al datore di lavoro tramite pec.
2. Le richieste di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 151/2001.
In proposito, l’INL ha rinviato alla propria precedente nota n. 2181 del 12 marzo u.s., con la quale aveva già fornito un’apposita modulistica, utilizzabile e disponibile on line solo per la durata del periodo emergenziale, disponendo che “…in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo “protetto” potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni”.
Secondo quanto ulteriormente precisato dalla suddetta nota “in tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello (compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto) dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata”.
Anche in tale caso il provvedimento di convalida verrà protocollato e inviato datore di lavoro con le medesime modalità sopra descritte per convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 151/2001.
3. La procedura finalizzata al superamento della durata massima del contratto a tempo determinato mediante la cd. “deroga assistita”.
In proposito, si rappresenta che, l’art. 19, comma 3 del d.lgs n. 81/2015, consente, ove sia stato già raggiunto il termine di 24 mesi, che “un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio…”.
La suddetta deroga assistita al contratto a termine, potrebbe rivelarsi particolarmente utile proprio al fine di far fronte al periodo emergenziale in corso.
L’ispettorato chiarisce che l’istanza per l’avvio della suddetta procedura dovrà essere inoltrata esclusivamente per pec o per mail agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territorialmente competenti.
Ovviamente tale procedura implicherà la necessità che l’Ispettorato territorialmente competente verifichi: la presenza di una causale (senza scendere nel merito della stessa), la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito, nonché il rispetto dei periodi di cd. “stop&go” previsti dall’art. 21 del d.lgs n. 81/2015.
Al fine di svolgere tale ultima verifica, l’INL precisa che gli uffici territoriali potranno accedere alle banche dati in uso, mentre potranno controllare la genuinità del consenso del lavoratore in merito alla volontà di prorogare il contratto a termine, attraverso una semplice autodichiarazione del dipendente stesso che attesti la consapevolezza di volere derogare al limite massimo previsto ex lege per i contratti a termine e la sua intenzione di accettare l’ulteriore prosecuzione.
L’istruttoria della suddetta procedura si concluderà con la restituzione al datore di lavoro, mediante pec, di un modello (allegato alla nota dell’INL in questione) sul quale verrà apposta una numerazione progressiva, unitamente al contratto di lavoro.