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L’indicazione di più ragioni giustificatrici nel contratto a termine

3 Gennaio 2012

Come noto l’art. 1 del d.lgs. n.368/2001, nell’affermare il principio generale secondo il quale il contratto di lavoro è di norma a tempo indeterminato, ammette comunque l’apposizione di un termine al rapporto lavorativo a fronte della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6328 del 16 marzo 2010, ha affrontato l’interessante problematica relativa alla possibilità o meno di indicare, quale ragione giustificativa di un contratto a tempo determinato, più causali ovvero una causale multipla (declinata, cioè, in più elementi).
La suddetta pronunzia trova lo spunto in una controversia giudiziaria intentata da una ex lavoratrice avverso la società datrice di lavoro al fine di impugnare un contratto a termine e recante le seguenti causali: “esigenze tecniche, organizzative e produttive conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche….congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.
In particolare la lavoratrice deduceva che già l’indicazione di una causale multipla, quale ragione giustificatrice del contratto, fosse di per sé indice di genericità ed incertezza della stessa.

Sia il Tribunale adito in primo grado che la Corte d’Appello, in secondo grado, condividevano le censure di indeterminatezza e genericità delle clausole formulate dalla lavoratrice, sostenendo che la circostanza di aver indicato nel contratto di lavoro ben tre causali giustificative del termine (la riorganizzazione in atto, la mobilità del personale e l’esigenza di fronteggiare le ferie nel periodo estivo) determinava in effetti l’illegittimità dello stesso.
La società datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, ponendo ai giudici di legittimità il seguente specifico quesito: “se il datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n.368/2001, art.1, in presenza di due o più esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, idonee – singolarmente o unitariamente considerate – a giustificare l’assunzione a termine, possa richiamare tali molteplici esigenze nel contratto di assunzione a termine del lavoratore, ovvero se, ai fini della legittimità dell’assunzione, debba sussistere, e quindi essere indicata nel contratto, un’unica esigenza di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Ebbene la Corte di Cassazione, confermando peraltro un precedentemente orientamento già espresso dai giudici di legittimità nel 2008 (cfr Cass. sentenza del 17 giugno 2008 n. 16396) ha affermato che, se nel caso concreto ricorrono due ragioni legittimanti il ricorso al contratto a termine, è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le stesse; in ogni caso – hanno precisato i giudici di legittimità – dette ragioni, oltre ad essere ben specificate nel contratto, dovranno essere effettive ed in rapporto di causalità con l’assunzione a termine.
Dunque, la Cassazione, nella sentenza n.6328/2010, ha giudicato assolutamente errate le argomentazioni svolte dai giudici di merito che avevano ritenuto generica la causale giustificatrice del termine in considerazione unicamente del fatto che la stessa si concretasse in ragioni molteplici.

Ed infatti la sentenza in esame ha ribadito che l’indicazione di più ragioni legittimanti il termine non costituisce di per sé sola, salvo naturalmente un diverso accertamento in concreto, un’incertezza della causa giustificativa del termine.
Tale massima giurisprudenziale appare molto rilevante perché sgombra il campo dall’equivoco – ingenerato dai giudici di merito – che la ragione giustificativa del contratto a tempo determinato debba essere necessariamente unica pena l’invalidità del contratto medesimo.
E’ importante ribadire, in ogni caso, che, seppure l’apposizione di più causali non costituisca di per sè illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificativa, resta tuttavia impregiudicata la necessità che ciascuna di esse sia debitamente specificata e non risulti generica.

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