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L’indennità sostitutiva relativa ai buoni pasto non utilizzati non costituisce reddito di lavoro

8 Settembre 2020

Con la recente risposta ad interpello n. 301 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce reddito da lavoro dipendente (ed è quindi completamente esente da imposizione fiscale e contributiva) l’indennità sostitutiva, di importo giornaliero non superiore a 5,29 euro, corrisposta dal datore di lavoro ai propri dipendenti che, nel periodo di emergenza Covid-19, a causa della chiusura degli esercizi commerciali, non hanno potuto utilizzare il “badge elettronico” fornito loro in dotazione per la consumazione del pasto.

Il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria origina dalla richiesta di un Ente pubblico solito riconoscere ai propri dipendenti amministrativi una indennità giornaliera del valore di 6 euro per la consumazione del pasto, inserita all’interno di una specifica card elettronica e spendibile unicamente all’interno di esercizi commerciali convenzionati.

Ebbene, durante il periodo di “lockdown” nessuno dei dipendenti di tale Ente pubblico aveva potuto utilizzare tali “buoni pasto” attesa la chiusura di tutte le strutture recettizie convenzionate a causa del pericolo epidemiologico in corso.

Da qui, l’intenzione del predetto Ente di erogare un’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di 5,29 euro, a tutti i lavoratori impossibilitati ad utilizzare la card fornita in dotazione, ma solo dopo aver acquisito dall’Agenzia delle entrate i necessari chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile all’importo in questione.

Ebbene, la soluzione interpretativa proposta dal contribuente, ponendosi in linea con quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, propenderebbe per l’esclusione anche di tale indennità sostitutiva dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò in quanto, i c.d. “buoni pasto”, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i ben noti limiti stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020, ovverosia pari ad 8 euro per i buoni pasto elettronici ed a 4 euro per quelli cartacei.

La succitata disposizione, infatti, stabilisce espressamente che: “non concorrono a formare il reddito: le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a  euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29″.

Ebbene, con la risposta all’interpello in esame l’amministrazione finanziaria, ponendosi in linea con la ricostruzione della fattispecie operata dal contribuente, conferma come alle indennità corrisposte in sostituzione del mancato utilizzo del badge elettronico fornito in dotazione al dipendente per la consumazione del vitto debba applicarsi lo stesso trattamento fiscale previsto per i buoni pasto.

Nel motivare il proprio provvedimento l’Agenzia delle Entrate richiama i principi cardine relativi proprio alla tassazione dei buoni pasto e delle relative indennità sostitutive fissati a suo tempo con la risoluzione n. 41 del 30 marzo 2000, a mente della quale gli stessi possono considerarsi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto in presenza di tre distinte condizioni, ovverosia: qualora vi sia un orario di lavoro che comporti una pausa per il vitto; i lavoratori siano addetti ad una unità produttiva da intendersi come sede di lavoro ed, infine, che la sede di lavoro debba trovarsi in un luogo che, in relazione al periodo dedicato alla pausa pranzo, non consentirebbe di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino punto di ristorazione.

Muovendo da tale assunto, l’amministrazione finanziaria conclude quindi affermando che “l’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.

Alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è quindi possibile ritenere che – al ricorrere delle condizioni di cui alla risoluzione n. 41 del 2000 sopra illustrate – le indennità sostitutive erogate dal datore di lavoro in ragione del mancato utilizzo da parte del dipendente dei buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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