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L’impugnazione del licenziamento e del trasferimento del lavoratore alla luce del c.d. Collegato lavoro

13 Maggio 2011

L’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Costituisce approdo pacifico in giurisprudenza che tali ragioni – ferma restando l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali – devono sussistere ed essere oggettivamente riscontrabili, come pure che non sia necessaria la forma scritta (sebbene appaia opportuno formalizzare per iscritto tale provvedimento) e che non sia necessario che, all’atto della comunicazione del trasferimento, siano portati a conoscenza del lavoratore anche i motivi che lo determinano.

A tale ultimo proposito, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare analogicamente quanto legislativamente previsto per l’ipotesi del licenziamento, laddove l’art. 2, co. 2, l. 604/66 prevede che il lavoratore possa, entro 15 giorni dalla comunicazione, richiedere i motivi del licenziamento, con conseguente obbligo in capo al datore di lavoro di comunicarglieli per iscritto nei successivi 7 giorni.
In tale stato di cose, si è inserita la l. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), il cui art. 32 prevede importanti novità in materia di impugnazione del licenziamento e non solo.
La norma in esame, infatti, stabilisce che l’art. 6, l. 604/66 – in tema di procedura di impugnazione – sia sostituito dal seguente:  “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

La medesima norma, inoltre, aggiunge che tali disposizioni si applicano anche al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
Alla luce della nuova normativa, pertanto, il lavoratore che ritenga illegittimo il trasferimento subito dovrà impugnarlo entro 60 giorni da quando gli è stato comunicato e far poi seguire – entro i successivi 270 giorni – il deposito del ricorso o la richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Oltre, quindi, all’importante novità costituita dal termine di 270 giorni per proporre ricorso, un’ulteriore novità costituita dal fatto che il termine per l’impugnativa in caso di trasferimento (a differenza di quanto previsto per l’ipotesi del licenziamento) decorre dalla data di comunicazione del medesimo e non anche da quella in cui sono resi noti i motivi.
Ne consegue che – ove non vi sia contestualità tra la comunicazione del trasferimento e dei motivi che lo hanno determinato – il lavoratore dovrà richiedere i motivi entro 15 giorni e, indipendentemente da tale richiesta, dovrà impugnare il trasferimento entro 60 giorni a pena di decadenza.

Ove, poi, decida di attendere la risposta datoriale – che, si ricorda, deve avvenire nei 7 giorni successivi alla richiesta – al fine di meglio valutare l’opportunità di agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni, il termine dei 60 giorni a sua disposizione si contrae ulteriormente, potendo ridursi sino a 38 giorni.
Per mera completezza, appare opportuno segnalare che – con l. 10/2011, entrata in vigore il 27 febbraio u.s. – al citato art. 32  è stato aggiunto il comma 1 bis, il quale stabilisce che “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

Tale norma appare assolutamente incomprensibile ed illogica, atteso che – stando almeno alla sua interpretazione letterale – essa determinerebbe, per l’ipotesi di licenziamento intimato ad esempio in data odierna, la possibilità per il lavoratore di impugnare il provvedimento entro 60 giorni dal 31 dicembre 2011.
Detta conseguenza appare palesemente assurda, ponendosi in netta contraddizione con le finalità perseguite dal legislatore con la l. 183/2010 e, pertanto, si ritiene che al più presto verranno emessi i provvedimenti necessari a rettificare o quantomeno a chiarire la portata applicativa di tale ultimo disposto, come peraltro, con ordine del giorno del 25 febbraio u.s., la Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a fare.

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