3 Luglio 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza di interpello avanzata dall’Aris, ha emesso – in data 26 giugno 2014 – l’interpello n. 18/2014 con cui ha chiarito se sussista o meno il diritto del genitore vedovo di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni di rifiutare la prestazione notturna.
La necessità di richiedere chiarimenti al Ministero è sorta in conseguenza del fatto che la disposizione legislativa contenuta all’art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n.66/2003 prevede soltanto il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice o il lavoratore che sia “l’unico genitore affidatario” di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, senza specificare altro.
Atteso che la condizione del genitore vedovo – seppure di fatto analoga – non è tuttavia identica a quella dell’unico genitore affidatario (che fa riferimento ai casi in cui sussista un provvedimento giudiziario di affidamento del minore), si è posto il problema di stabilire se il datore di lavoro potesse prescrivere il lavoro notturno ad un genitore vedovo ricadente nella condizione sopra descritta, senza esporsi al rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla vigente normativa (ovvero l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 516 a 2.582 euro).
Peraltro, sul punto, si era pure espressa la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con nota del 24 ottobre 2012, sostenendo che “l’esenzione dal lavoro notturno non riguarda i genitori rimasti vedovi”.
Pur tuttavia, considerata l’urgenza di arrivare ad un’interpretazione autentica, in considerazione delle gravi conseguenze cui poteva esporsi il datore di lavoro che non tenesse conto dell’eventuale dissenso posto dal lavoratore vedovo a svolgere le proprie mansioni nel periodo notturno, si è ritenuto necessario formulare istanza di interpello al Ministero del Lavoro, il quale ha risposto in maniera inequivocabile che “la situazione prospettata dall’istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in esame, la quale evidentemente è principalmente volta alla tutela del minore”.
Per completezza si propone – di seguito – il testo integrale dell’interpello 18/2014.