21 Dicembre 2018
Con la recentissima sentenza numero 23338 del 27 settembre 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad una lavoratrice, affetta da una grave patologia, al proprio rientro da una lunga assenza per malattia.
La lavoratrice in oggetto, all’esito della fase sommaria e di quella di opposizione, era riuscita ad ottenere la nullità del licenziamento sul presupposto che lo stesso fosse stato determinato dal motivo illecito unico e determinante della discriminazione per la propria grave patologia.
Di diverso avviso, invece, è stata la Corte d’appello di Roma la quale, nel riformare la sentenza impugnata, faceva rilevare come non fosse stata fornita alcuna prova da parte della lavoratrice in merito all’asserito carattere discriminatorio o motivo illecito determinante del licenziamento; al contrario, la società aveva fornito ampiamente prova della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Ed infatti, la società datrice di lavoro aveva spiegato, nella lettera di licenziamento, che la decisione si era resa necessaria per “il calo di lavoro considerevole, con relativo decremento degli introiti, che impone un’indispensabile riduzione dei costi… e soppressione del suo posto di lavoro. Conoscendo la struttura sa anche che non abbiamo possibilità di poterla ricollocare in altra mansione“.
Secondo la Corte territoriale, poi, la natura discriminatoria del licenziamento era da escludere anche in merito alla scelta di parte datoriale di individuare la posizione lavorativa oggetto di soppressione per i menzionati problemi economici.
Le unità impiegate dall’azienda nel settore soggetto alla soppressione, infatti, erano soltanto due: oltre alla lavoratrice gravemente malata, vi era unicamente un’altra dipendente il cui licenziamento era vietato in quanto soggetta alle tutele riservate dalla legge alla lavoratrice madre.
Sulla vicenda è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di legittimità che, in linea con quanto statuito dalla Corte territoriale, ha confermato la legittimità del licenziamento in argomento facendo rilevare come il licenziamento per motivo illecito determinante dovesse essere tenuto distinto da quello discriminatorio.
Gli Ermellini si sono soffermati sul punto, precisando che il motivo illecito è causa di nullità di licenziamento solo quando ha carattere esclusivo e determinante, sicché la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa ovvero un giustificato motivo oggettivo (cfr. Cass. 12349 del 2003).
Quanto all’indagine sulla natura discriminatoria del recesso, la Suprema Corte ha precisato che ai soggetti che lamentino una discriminazione non debba applicarsi il regime probatorio ordinario, bensì un meccanismo di “agevolazione probatoria”, o “alleggerimento del carico probatorio” previsto dalle norme speciali in materia di discriminazioni in attuazione di specifiche direttive comunitarie.
Tale regime probatorio “agevolato” opera solo quando il lavoratore “alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo”.
Solamente nel caso in cui questi abbia provato tali fatti, spetterà poi alla parte datoriale, in un secondo momento, dimostrare l’insussistenza della discriminazione attraverso circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore, privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione del lavoratore licenziato (cfr. Cass. n. 14206/2013).
In conclusione la Corte, ha escluso qualsivoglia valenza significativa degli elementi ai fini della natura discriminatoria del recesso, lamentata e non provata dalla lavoratrice, dando invece rilevanza alle circostanze, allegate dal datore di lavoro, idonee a provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (ovvero: “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa determinino causalmente un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo aziendale da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa” cfr. ex multis Cass. n. 13015/2017”).
Per tali motivi, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla lavoratrice confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.