19 Febbraio 2019
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza dell’8 febbraio u.s., n. 3822, si è espressa su una tematica di estremo interesse circa la ripartizione, tra datore di lavoro e lavoratore, degli oneri probatori in materia di licenziamento in forma orale, cogliendo l’occasione per definire una volta per tutte (si auspica) i principi regolatori della materia e scongiurare così incertezze applicative.
La vicenda trae spunto dal contenzioso incardinato da un lavoratore avverso una società che, a suo dire, lo aveva licenziato verbalmente, chiedendo di conseguenza l’applicazione delle tutele previste dalla legge (che, si rammenta, per il licenziamento privo di forma scritta, corrispondono – sia nel regime di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sia in regime di tutele crescenti – alla reintegra nel posto di lavoro ed al riconoscimento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione).
La società si difendeva sostenendo che non si era verificato alcun licenziamento, bensì un allontanamento volontario del lavoratore che, pertanto, si sarebbe dimesso per facta concludentia.
Non essendo stata raggiunta la prova delle dimissioni, la Corte d’Appello, essendo pacifica e non contestata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, ha accolto l’impugnativa del lavoratore.
Con la sentenza in esame dell’8 febbraio u.s. i giudici di legittimità hanno cassato la predetta sentenza con rinvio disponendo che il nuovo al giudizio di merito si svolga alla luce del principio secondo il quale chi impugna un licenziamento, deducendo che esso sia stato realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l’onere di provare – oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua cessazione – anche il fatto costitutivo della sua domanda, ovvero la volontà espulsiva del datore di lavoro.
Tale principio assume estrema rilevanza sul piano pratico, posto che il lavoratore che intenda impugnare un licenziamento sostenendo che lo stesso sia avvenuto in forma orale dovrà necessariamente provare in giudizio la volontà datoriale in tal senso, non essendo sufficiente (come sostenuto da parte della precedente giurisprudenza formatasi sul punto) la dimostrazione della semplice cessazione del rapporto di lavoro, con una inammissibile inversione dell’onere della prova in capo al datore di lavoro circa l’esistenza di altre ragioni estintive quali, ad esempio, le tacite dimissioni.
Di conseguenza la domanda del lavoratore dovrà essere respinta qualora lo stesso non assolva al proprio onere probatorio, anche (ed è questa la novità) allorquando il datore di lavoro non sia riuscito a provare le altre cause che hanno determinato la cessazione del rapporto.