19 Aprile 2022
Sta facendo molto discutere l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 24 febbraio 2022, pubblicizzata on line da alcune importanti Organizzazioni Sindacali e relativa alla reintegrazione di un membro di RSU licenziato senza richiedere preventivamente il nulla osta del sindacato di appartenenza.
Interveniamo, pertanto, su tale tema, senza voler entrare nel merito della vicenda che ha interessato il lavoratore, ma solo per precisare i termini giuridici della questione e per evidenziare che la specifica tutela esaminata dal Tribunale non riguarda la sanità privata.
Questi i fatti:
Così riassunti i fatti, si osserva che la procedura di nulla osta esaminata dal Giudice è stata prevista da una fonte contrattuale in un determinato contesto storico, e cioè prima dell’emanazione della l. 604/1966 che ha, per la prima volta, previsto una tutela contro il licenziamento.
La natura pattizia della disposizione la rende applicabile solo ai settori per cui la stessa è stata prevista. Inoltre, l’Accordo interconfederale disciplinava solamente i diritti dei membri delle cosiddette Commissioni Interne, organismo sindacale ormai non più sostanzialmente operativo.
È per questo motivo che il ccnl metalmeccanica ha “esteso” tali tutele anche ai membri di RSU, dato che in assenza di un simile intervento contrattuale le previsioni di cui al punto 14 citato avrebbero di fatto perso efficacia.
Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6366/2000, infatti, le tutele previste dall’art. 14 cit. per i membri delle Commissioni Interne non si applicano automaticamente ai dirigenti di RSA o di RSU.
Ciò, invece, non è avvenuto nell’ambito della contrattazione collettiva della sanità privata, che peraltro non ha mai recepito l’Accordo del 1966.
In tale ambito, pertanto, il licenziamento del membro di RSA o di RSU resta disciplinato solo dalle vigenti disposizioni di legge, che ovviamente vietano ogni forma di discriminazione di origine sindacale e, peraltro, attribuiscono al dirigente sindacale interno una specifica tutela processuale d’urgenza, attivabile dal lavoratore e dal sindacato cui lo stesso aderisce mediante istanza congiunta.