7 Febbraio 2024
L’art. 54 del decreto legislativo 151/2001 stabilisce un divieto generale di licenziamento – che sanziona con la nullità – per le lavoratrici madri a decorrere dall’inizio dello stato di gravidanza e sino al compimento del primo anno di età del bambino.
Tra le poche eccezioni a tale divieto la suddetta norma contempla, alla lettera b) del comma 3, la “cessazione dell’attività dell’azienda” cui è addetta la lavoratrice.
Ed è proprio a tale ultimo riguardo che, nei giorni scorsi, si è recentemente espressa la Cassazione (con la sentenza n. 35527/23) in relazione ad una fattispecie in cui una lavoratrice era stata licenziata, al termine del periodo di congedo di maternità obbligatoria, in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro a causa della quale era venuta meno l’azienda in quanto tale, con conseguente definitiva cessazione dell’attività.
Gli Ermellini, confermando le decisioni assunte dai giudici di merito che avevano dichiarato la nullità del licenziamento in questione, hanno colto l’occasione per operare una corretta interpretazione del concetto giuridico di cessazione dell’attività di azienda, precisando che la disposizione di cui all’art. 54, in considerazione del fatto che l’estinzione del rapporto si presenta come evento straordinario o necessitato, non può essere interpretata in senso estensivo, essendo viceversa necessaria una lettura rigorosa di tale norma in un’ottica di effettiva salvaguardia dei diritti della lavoratrice madre.
Ebbene, nel caso di specie era emerso, durante l’istruttoria espletata, che sia al momento della dichiarazione di fallimento sia successivamente ad essa, erano in corso attività conservative dell’impresa in funzione di trasferimento a terzi, con selezione del personale da conservare in servizio e non era iniziata alcuna attività di liquidazione.
Tali circostanze hanno condotto la Suprema Corte a ritenere insussistente il requisito della cessazione dell’attività aziendale, da escludersi ogni qualvolta vi sia, a qualsiasi titolo, una continuazione e/o persistenza dell’impresa.
Si è optato, dunque, per una concezione sostanziale (naturalistica) del concetto di cessazione dell’attività aziendale, e non meramente formale (giuridica), dando in tal modo prevalenza alla necessità di sanzionare quei trattamenti penalizzanti che possono essere riservati alle donne coniugate, in stato interessante, o ancora con figli in età particolare, in linea con quanto previsto anche in ambito comunitario con riferimento al “fattore di rischio” della maternità.
Per tali ragioni la Corte ha confermato la statuizione operata dai giudici di merito circa la ritenuta mancata cessazione dell’attività aziendale rilevante ai fini dell’art. 54, co. 3, lett. b) decreto 151/2001, dichiarando nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice madre.