area clienti

Licenziamento del disabile solo previo intervento della Commissione medica

12 Settembre 2014

La vicenda in esame trae origine da una recente sentenza della Cassazione (8450/14) con cui i giudici di legittimità tornano a discutere sul licenziamento dei lavoratori disabili.
Come noto, la principale normativa di riferimento in materia è la legge del 12 marzo 1999 n. 68 in virtù della quale il lavoratore disabile gode di una  tutela speciale nel nostro ordinamento.

In altre parole, anche in ragione del principio di parità di trattamento, ai soggetti che siano stati avviati obbligatoriamente al lavoro sono applicate le disposizioni che regolano il rapporto per la generalità dei lavoratori seppur, evidentemente, con le opportune peculiarità sottese all’esigenza di garantire la tutela e la protezione del disabile (diritti costituzionalmente garantiti).
In particolare, per ciò che concerne il recesso, il licenziamento dell’invalido – assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio – segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivata dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, mentre quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio è legittimo solo in caso di definitiva impossibilità di reinserire il lavoratore disabile in azienda e tale accertamento compete esclusivamente all’apposita Commissione medica (cfr. sent. Cass. n. 10347/2002).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore disabile (avviato al lavoro tramite il c.d. collocamento obbligatorio) sul presupposto che il datore di lavoro lo avesse licenziato esclusivamente in base alla valutazione espressa dal medico competente.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull’argomento, aderendo alla decisone dei giudici di appello, confermava l’illegittimità del recesso e statuiva che “il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dall’apposita Commissione medica”.
Evidentemente, l’iter logico seguito dagli Ermellini si fonda su una rigorosa interpretazione dell’art.10 della legge n. 68/1999 ai sensi del quale:“nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile (…).Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge”.

Al riguardo, tuttavia, non può non rilevarsi che ai sensi dell’art. 42 d. lgs. 81/2008, il giudizio del Medico Competente – a cui spetta la sorveglianza sanitaria – ha una particolare efficacia vincolante per il datore di lavoro, il quale “anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal Medico Competente”.
Ebbene, con la sentenza in rassegna, i giudici di legittimità – parafrasando in senso assoluto il dettato del suddetto art. 10 – insistono sulla necessità di una interpretazione rigorosa della disciplina dettata in materia di risoluzione di contratto con il lavoratore disabile giungendo ad ancorare (indissolubilmente) la legittimità del recesso all’accertamento da parte della Commissione medica (di cui all’art. 4 della legge 104/92) della impossibilità di reinserire lo stesso all’interno dell’azienda.
In tal senso nulla sarebbe lasciato alla libera valutazione del datore di lavoro né del medico aziendale con conseguente totale compromissione delle esigenze di produttività aziendali in favore della tutela del disabile, interessi questi ultimi che, ad avviso dello scrivente, in quanto entrambi costituzionalmente garantiti, andrebbero quantomeno contemperati.

Potrebbe interessarti anche
Cessazione del rapporto di lavoro
Patto di prova nullo: nessuna reintegra per i “nuovi” assunti
Con la sentenza n. 20239/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che – nei r...
3 min
Cessazione del rapporto di lavoro
Rifiuto al trasferimento e diritto alla NASpI
Il diritto alla indennità di disoccupazione (cd. NASpI) sorge, normalmente, qua...
2 min
Cessazione del rapporto di lavoro
Rifiuto del part-time e legittimità del licenziamento
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2023, ha affermato c...
2 min
Cessazione del rapporto di lavoro
Gli enti religiosi possono ancora ricorrere al FIS?
La pandemia ci ha tristemente abituato ad un nuovo acronimo: FIS, e cioè Fondo ...
4 min
Cessazione del rapporto di lavoro
Modalità corrette di svolgimento del repêchage
Degna di nota è la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1...
2 min