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Licenziamento del dipendente senza abilitazione

29 Settembre 2017

Degna di interesse è la recente sentenza n. 16388 del 4 luglio 2017 della Corte di Cassazione, con la quale i Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato legittimo il licenziamento nei confronti di un dipendente al quale era stata revocata l’abilitazione necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa.
La vicenda in esame riguardava un lavoratore che svolgeva all’interno di un aeroporto le mansioni di operatore basico, al quale la polizia giudiziaria aveva ritirato il tesserino aeroportuale.

Il datore di lavoro, dopo aver preso atto della revoca del suddetto documento, comunicava in un primo momento al dipendente la sospensione con effetto immediato della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione e successivamente (dopo un anno) provvedeva a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo in ragione della sopravvenuta impossibilità della prestazione non potendo provvedere alla sua ricollocazione in mancanza di mansioni equivalenti.
Impugnato il licenziamento, il Giudice di primo grado, pur respingendo la richiesta del dipendente relativa al pagamento delle retribuzioni nel periodo di sospensione, riteneva non assolto l’obbligo di repêchage e pertanto dichiarava illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, e ritenendo (alla luce dell’esame dell’istruttoria svolta) assolto l’obbligo di repêchage, dichiarava legittimo il licenziamento sostenendo che nel caso in esame non si verteva in una ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione tutelata dalla legge ex art. 2110 c.c., in quanto dopo un anno dal ritiro del tesserino il mancato interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro era conforme a quanto previsto dalla legge n. 604 del 1966, art. 3.
Gli Ermellini, confermando la decisione della Corte territoriale, hanno ritenuto che il recesso del datore di lavoro era giustificato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per il venir meno di un documento essenziale allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La Suprema Corte prendeva posizione anche sul comportamento del datore di lavoro che, prima del recesso, aveva sospeso (per un anno) la retribuzione del dipendente per le medesime ragioni poste successivamente a base del licenziamento.
In proposito i Giudici, nel ribadire il proprio precedente orientamento (Cass. n. 17353 del 2012), hanno affermato che nel contratto di lavoro – dove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all’obbligo di lavorare dell’una corrisponde l’obbligo di remunerazione dell’altra – ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell’art. 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento.
Pertanto, la Suprema Corte concludeva che nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa, al di fuori delle ipotesi in cui la sospensione è tutelata dalla legge (ad esempio in caso di malattia o per motivi cautelari), il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione del rapporto.
Ed infatti, a differenza della sospensione cautelare che è possibile adottare nelle more di un procedimento disciplinare per accertamenti finalizzati alla verifica di eventuali responsabilità in capo al dipendente, per la quale i contratti collettivi prevedono solitamente a favore di quest’ultimo indennità retributive o assegni alimentari, la sospensione dovuta all’impossibilità da parte del lavoratore a rendere l’attività lavorativa (per cause non imputabili al datore di lavoro) legittima la mancata corresponsione del trattamento retributivo per il venire meno dello scambio delle prestazioni oggetto del contratto di lavoro.
La sentenza in commento risulta essere particolarmente interessante soprattutto nell’ambito sanitario, nel quale l’esercizio di molte mansioni richiede il possesso di un titolo abilitante.
In proposito, si ritiene utile segnalare che la pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che già con la decisione n. 13239 del 28 maggio 2013 aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad una dipendente di una struttura sanitaria per giustificato motivo oggettivo, determinato dal mancato possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione di fisioterapista (posto che il titolo conseguito all’esito di un corso biennale, in virtù di quanto stabilito dal decreto legge del 27 luglio 2000, non era più sufficiente ad abilitare la lavoratrice alle mansioni sino ad allora svolte).
I Giudici di piazza Cavour sulla base della circostanza che la dipendente non aveva neppure dedotto di essersi iscritta ad un corso per il conseguimento di un valido titolo abilitante, hanno ritenuto (analogamente alla fattispecie esaminata dalla recente sentenza di legittimità) che l’impossibilità della prestazione non poteva considerarsi solo temporanea, ma definitiva, dichiarando legittimo il licenziamento.

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