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Licenziamento del dipendente intimato tardivamente: vizio procedurale o vizio sostanziale?

23 Maggio 2023

La Suprema Corte, con la sentenza n. 10802 del 24 aprile u.s., interviene nuovamente (cfr. precedente articolo del 17 aprile u.s.) sul procedimento disciplinare, questa volta pronunciandosi sulle conseguenze dell’intimazione di un licenziamento oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento (nella fattispecie decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per rendere le giustificazioni, individuato in 30 giorni).

Diversamente dai giudici di merito – che attribuendo valenza sostanziale al mancato rispetto della sequenza procedimentale e dei relativi termini, avevano da essa fatto discendere l’effetto di consumazione del potere disciplinare da parte del datore di lavoro ed archiviazione del procedimento, con conseguente reintegrazione della lavoratrice in servizio con applicazione della tutela attenuata (art. 18, comma 4, l. 300/70) – gli Ermellini, ponendosi sul solco di una precedente pronuncia di legittimità (la n. 30985/2017), hanno rilevato come il mancato rispetto dei termini previsti dal contratto collettivo per la comunicazione del licenziamento possa integrare una violazione di natura diversa a seconda della misura del ritardo con cui la procedura di recesso giunge al termine.

In particolare, i giudici di piazza Cavour – nel riaffermare il pricipio generale a mente del quale la violazione delle regole procedurali, ivi incluso il mancato rispetto dei termini ivi indicati, determina l’applicazione della sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, St. Lav. (vale a dire una indennità ricompresa fra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro) – hanno precisato che una tutela maggiore (vale a dire reintegratoria) per il lavoratore può conseguire, quale eccezione, “unicamente a fronte di un <ritardo notevole e non giustificato> nella intimazione del licenziamento così come nella contestazione disciplinare”.

Per tale ragione, attesa l’entità esigua del ritardo (di pochi giorni) con il quale era stato comminato il licenziamento della dipendente in questione e la sua inidoneità ad incidere in maniera sostanziale sul principio di tempestività, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Corte d’Appello con rinvio alla medesima in diversa composizione al fine di uniformarsi al presente principio di diritto: “la violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare stabilito dalla contrattazione collettiva (…) è idonea a integrare una violazione di cui all’art. 7 St. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, dello stesso statuto (…) purchè il ritardo nella comunicazione del licenziamento non risulti, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato nella intimazione del licenziamento così come nella contestazione disciplinare, in grado di ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio della tempestività, in ragione dell’affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e della contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede”. Tale principio appare di fondamentale importanza poiché, valorizzando esclusivamente il ritardo “ingiustificato e notevole”, consente di scongiurare possibili strumentalizzazioni delle norme contrattuali da parte dei lavoratori nei casi in cui il potere disciplinare venga esercitato dal datore di lavoro oltre i limiti temporali stabiliti dalla contrattazione collettiva e, nondimeno, entro i confini della ragionevolezza.

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