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Licenziamento dei dirigenti e decadenze

4 Febbraio 2020

La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 395 del 13 gennaio 2020, è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicazione del regime decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) ai licenziamenti dei dirigenti.

Come noto, la citata disposizione – modificando l’art. 6 della legge 604/1966 – ha previsto che il licenziamento debba essere impugnato, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del recesso e che, nei successivi 180 giorni, debba essere depositato il ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Gli Ermellini, investiti della suddetta questione da un dirigente che (in riforma alla sentenza di primo grado) si era visto rigettare le proprie richieste dalla Corte d’Appello, hanno ripercorso la disciplina processuale applicabile all’impugnazione del licenziamento del dipendente, rammentando che – sino all’introduzione nel 2010 del cd. Collegato lavoro – per tale categoria di lavoratori non vi era alcun obbligo di impugnare il recesso secondo il suddetto regime decadenziale dell’art. 6 della legge 604/1966, che invece è stato esteso con la citata legge 183/2010 a tutti i casi di “invalidità del licenziamento”.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione – per dirimere il caso sottoposto al suo esame – chiarisce che occorre distinguere l’ipotesi di invalidità del licenziamento da quella relativa alla mera ingiustificatezza del provvedimento espulsivo, atteso che le diverse conseguenze giuridiche ricollegate all’una o all’altra fattispecie comportano differenti implicazioni anche sul piano processuale.

Infatti, per le ipotesi di invalidità del licenziamento (ossia nel caso in cui lo stesso sia affetto da nullità perché discriminatorio ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti imposti delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, oppure perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito) è applicabile la tutela reintegratoria anche ai dirigenti, ciò comportando la soggezione al suddetto regime decadenziale.

Viceversa, per le ipotesi di “ingiustificatezza” del provvedimento espulsivo, in cui l’oggetto dell’impugnativa sarebbe unicamente limitato all’infondatezza delle ragioni poste alla base del licenziamento, non potrà ritenersi applicabile il regime processuale che impone di impugnare il licenziamento stragiudizialmente nel termine di 60 giorni e nel successivo termine di 180 giorni in sede giudiziale, atteso che in tali casi il dirigente potrebbe pretendere unicamente una tutela meramente risarcitoria, chiedendo la corresponsione dell’indennità supplementare individuata nei contratti collettivi e non anche la reintegra.

Secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità, che rispetto al passato fornisce una interpretazione restrittiva del concetto di invalidità del licenziamento, in caso di ingiustificatezza del provvedimento espulsivo del dirigente (non essendo applicabile la tutela reintegratoria) verrebbe meno per il datore di lavoro l’esigenza della certezza del diritto, ciò comportando l’inutilità di applicare un termine decadenziale.

In verità, una interpretazione aderente anche alle legittime esigenze imprenditoriali (e non solo a quelle dei lavoratori) avrebbe dovuto ritenere sussistente l’esigenza datoriale di certezza del diritto anche nel caso in cui il rischio di causa sarebbe limitato alla corresponsione dell’indennità supplementare, posto che l’esborso di una (talvolta significativa) somma di denaro potrebbe avere rilevanti ripercussioni economiche.

Non può non evidenziarsi, infine, come l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte sembrerebbe contrastare con la ratio della disciplina che introduce le suddette decadenze, rappresentata nella esigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini preclusivi certi.

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