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Licenziamenti collettivi: legittima la tutela risarcitoria introdotta dal Jobs Act

21 Febbraio 2024

Con sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli art. 3, primo comma, e 10 del Jobs Act nella parte in cui prevedono una tutela meramente indennitaria in caso di illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero.

Il decreto legislativo n. 23/2015 ha previsto, infatti, la tutela reintegratoria per le sole ipotesi di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta; per tutte le altre violazioni (ivi compresa quella relativa alla violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare) è invece prevista la tutela di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto, a norma del quale “ nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.

Secondo i giudici della Consulta, infatti, i licenziamenti collettivi rientrano nei cd. “licenziamenti economici” per i quali la legge delega aveva espressamente escluso la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, limitando tale tutela ai soli casi di licenziamento nullo o discriminatorio, per cui non è stato ravvisato nessun eccesso di delega.

Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa alla violazione del principio di uguaglianza tra i lavoratori, i quali – a seconda della data di assunzione – hanno diritto a tutele differenti, anche a parità di violazione, riscontrata nell’ambito della medesima procedura di riduzione del personale.

Sul punto, la Corte – richiamando i propri precedenti – ha evidenziato come “il diverso trattamento sanzionatorio modulato dal d.lgs. n. 23/15 per i licenziamenti individuali non viola il principio di uguaglianza, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalità perseguita dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione” e “tale conclusione va predicata anche con riferimento ai licenziamenti collettivi, sussistendo la stessa logica di gradualità dell’applicazione della nuova normativa”.

In particolare, secondo i giudici “per i “vecchi” lavoratori l’eliminazione della reintegrazione avrebbe significato una diminuzione di tutela che il legislatore ha escluso. Per i “nuovi” lavoratori il mancato riconoscimento della reintegrazione nella fattispecie in esame (quella del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta) era riconducibile al nuovo dimensionamento della tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi, che appartengono alla discrezionalità del legislatore”.

Infine, la Corte Costituzionale – sul presupposto per cui “la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale (sent. 148/99) purchè sia garantita l’adeguatezza del risarcimento” – ha evidenziato che l’attuale risarcimento previsto dal decreto n. 23/15 per le ipotesi di illegittimità del licenziamento (che, dopo il decreto legge n. 87/18, può arrivare fino ad un massimo di 36 mensilità) “non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto”, per cui anche sotto tale profilo la disciplina normativa appare costituzionalmente legittima.

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