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Libera professione e sorveglianza sanitaria

21 Aprile 2017

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza sul lavoro costituita in seno al Ministero del Lavoro ha, di recente, fornito chiarimenti circa la sussistenza di un obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale medico ed infermieristico operante in regime di lavoro autonomo presso le strutture sanitarie.
Tale tema è stato affrontato una prima volta con nota n. 5/2016, relativa alla fattispecie di un rapporto intercorrente con uno studio associato di infermieri, ed una seconda con interpello n. 15/2016, riguardante l’ipotesi dei cd. medici di continuità assistenziale.
Al riguardo, si rammenta che – ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 81/2008 (TU sulla sicurezza) – i lavoratori autonomi ricevono tutele differenti a seconda che il loro rapporto possa essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa o come prestazione libero-professionale.
Nel primo caso, infatti, le predette tutele trovano integralmente applicazione, a condizione che il lavoratore operi nell’ambito dei locali del committente.
Nella seconda ipotesi, invece, il TU trova applicazione limitatamente agli artt. 21 e 26 e quindi, in particolare, i lavoratori hanno la facoltà (e non l’obbligo) di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, con la conseguenza che il relativo dovere in capo al committente sorge solo in caso di richiesta da parte del professionista.
Ciò posto, le citate note ministeriali sono intervenute al fine di chiarire la distinzione tra le due fattispecie sopra richiamate.
A tal riguardo, la Commissione, in modo piuttosto ermetico, ha precisato che i collaboratori devono essere assoggettati a tutte le tutele di cui al suddetto TU ogniqualvolta svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.
Così facendo il Ministero del Lavoro ha, sostanzialmente, ribadito il principio (connaturale all’ordinamento giuslavoristico) di prevalenza della sostanza sulla forma, ribaltando tuttavia la questione interpretativa sui singoli committenti, in una materia che, invece, almeno per una volta, richiederebbe un po’ di chiarezza.

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