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Legittimo il licenziamento per abuso di permessi sindacali.

26 Marzo 2019

Con la recente sentenza n. 4943 del 20 febbraio 2019, la Cassazione ha espresso il principio secondo il quale è sanzionabile con il licenziamento il lavoratore che durante i permessi retribuiti per motivi sindacali si dedichi ad altre attività personali del tutto estranee a quelle previste dalle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/70).

La vicenda trae spunto dal licenziamento irrogato ad un lavoratore il quale, nel corso di quattro giornate di permesso per motivi sindacali, aveva svolto attività ricreative e personali avulse dalla finalità dei congedi accordati.

La Corte d’Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del lavoratore, dichiarava l’illegittimità del licenziamento condannando la società datrice di lavoro alla reintegra e ad un risarcimento pari a dodici mensilità, sostenendo, in estrema sintesi, che l’indebita utilizzazione dei permessi richiesti ex art. 30 dello Statuto dei lavoratori, comporterebbe soltanto la perdita del diritto alla relativa retribuzione e non già un’assenza ingiustificata sanzionabile sul piano disciplinare, oltre ad evidenziare che, con riferimento tuttavia ai permessi ex art. 23 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro non può svolgere alcun controllo.

In proposito si rammenta che secondo il citato art. 30, i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti (secondo le norme dei contratti di lavoro) per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti, mentre, secondo il citato art. 23, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato.

La Cassazione investita del ricorso da parte della società ha in primis dedotto come il collegio avesse erroneamente equiparato, ai fini della valutazione della legittimità o meno del licenziamento, i permessi richiesti ex art. 23 Stat. Lav. a quelli richiesti ex art. 30.

Infatti, a parere dei giudizi di legittimità, i permessi sindacali previsti dall’art. 30 sono, per esplicita previsione della norma statutaria, finalizzati alla partecipazione a riunioni degli organi direttivi, con la conseguenza che il loro utilizzo per finalità differenti, da un lato, giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, come evidenziato da un’interpretazione costante della stessa Cassazione (cfr. in tal senso n. 4302/01, n. 4086/01; n. 5223/01) e, dall’altro, sottolineano gli Ermellini, abilitano altresì il datore di lavoro ad accertare la sussistenza dei presupposti di diritto per il godimento dei permessi in argomento.

Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dall’azienda e solo genericamente confutati dal lavoratore, era emerso che durante i permessi retribuiti ex art. 30 Stat. Lav. lo stesso si fosse dedicato ad attività ricreative personali comunque senza alcun collegamento con i permessi ottenuti e, soprattutto, non partecipando alle riunioni degli organi direttivi dell’organizzazione sindacale per cui aveva ottenuto i permessi in questione.

Pertanto, da tale mancanza deriva, a parere dei giudici della Suprema Corte, la sanzionabilità del comportamento del lavoratore, con la conseguenza che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento comminato è stata cassata con rinvio.

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