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Legittima la sanzione anche per fatti successivi alla contestazione

30 Ottobre 2017

La legge n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, prevede – come noto – che l’adozione del provvedimento disciplinare debba essere preceduta dalla contestazione dell’addebito; scopo della contestazione disciplinare è infatti quello di cristallizzare le condotte imputate al lavoratore, conferendo in tal modo certezza ed immutabilità al contenuto della infrazione, così da consentire al dipendente di difendersi puntualmente su quanto contestatogli.
Per costante giurisprudenza, requisiti essenziali della contestazione disciplinare sono quelli della specificità dell’addebito, dell’immediatezza e dell’immutabilità e sono evidentemente volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore, che sarebbe di contro compromesso qualora al datore di lavoro fosse consentito sanzionare il dipendente in relazione a condotte rispetto alle quali lo stesso non sia stato messo in condizione di giustificarsi.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non è ravvisabile nel caso in cui la condotta contestata resti invariata e mutino solo l’apprezzamento e la valutazione della stessa, poiché in tal caso, ove non vengano in rilievo nuove circostanze di fatto, il diritto di difesa non risulta in alcun modo compromesso (Cass. 22/3/2011 n. 6499, Cass. 9/2/2016 n.11868).
Tale principio è stato ribadito anche in un’altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 2/11/2016), chiamata a giudicare la correttezza di una sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto la legittimità di un licenziamento irrogato ad un lavoratore che si era assentato ingiustificatamente dal lavoro e, all’invito del datore di lavoro di riprendere servizio e giustificare la sua condotta, aveva risposto affermando che non sarebbe rientrato in servizio fino a quando non fossero cessate, da parte della società, le condotte asseritamente mobbizzanti attuate nei suoi confronti.
Il successivo licenziamento era stato poi comminato tenendo conto anche delle ulteriori assenze maturate dal lavoratore dopo la contestazione disciplinare e della sua dichiarata volontà di protrarre la condotta che aveva ingenerato l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il principio della immutabilità della contestazione è volto a garantire il diritto di difesa al lavoratore cui sia ascritta una condotta disciplinarmente rilevante, diritto nella specie non vulnerato, stante l’ontologica identità dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento.
Nella fattispecie, infatti, il lavoratore era pienamente cosciente della rilevanza disciplinare della condotta posta in essere e si era già (a suo modo) difeso in sede di controdeduzioni riconducendo le assenze precedenti ad asserite condotte illegittime del datore di lavoro e condizionando il suo rientro in servizio alla cessazione dei suddetti comportamenti.
E’ evidente, pertanto, che anche rispetto alle assenze successive alla contestazione disciplinare il lavoratore avesse già fornito ogni sua difesa e che la ripetizione della contestazione disciplinare, al solo fine di soddisfare il principio di immutabilità, si sarebbe risolta in un mero adempimento formale, svuotato di ogni finalità pratica ulteriore.
Per tale ragione la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, in quanto – in corretta applicazione dei principi che permeano il procedimento disciplinare e le finalità ad esso sottese – l’oggetto della contestazione disciplinare era stato inequivocabilmente (ed immutabilmente) individuato nell’assenza ingiustificata dal lavoro, di talché anche le successive assenze (ontologicamente identiche rispetto ai fatti addebitati), poste anch’esse alla base del provvedimento espulsivo, non sarebbero state certamente idonee a vulnerare il diritto di difesa del lavoratore.

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