3 Gennaio 2023
In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la legge n.197/2022, ovvero la legge di Bilancio 2023, entrata in vigore il 1° gennaio u.s., che reca – tra l’altro – numerose novità in materia di lavoro e previdenza.
Tra le quelle più rilevanti, si segnalano le seguenti:
Esonero contributivo per l’assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 294 e comma 295):
al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, le legge di Bilancio prevede che ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero suindicato è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, comma 297):
al fine di promuovere la stabilità dell’occupazione giovanile, la legge di Bilancio prevede l’estensione delle disposizioni previste dai comma 10-15 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età ed alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’esonero è previsto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Condizione essenziale per godere del beneficio è che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Esonero contributivo per l’assunzione di personale femminile (art.1, comma 298):
al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, la legge di Bilancio estende le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8000 euro annui e riguarda unicamente l’assunzione di donne svantaggiate.
In proposito si sottolinea che, come chiarito dall’INPS con circolare n.32/2021, per “donne svantaggiate” si intendono:
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
– donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti;
– donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
– donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’efficacia delle disposizioni sopra indicate sugli esoneri contributivi di cui ai commi 294, 297 e 298 dell’articolo 1, è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63):
la legge di Bilancio prevede la riduzione al 5%, in luogo del vigente 10%, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023, sotto forma di premi di risultato, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (in ossequio a quanto già stabilito dall’art. 1 comma 182 della legge di Bilancio 2016).
Proroga dello smart working per i lavoratori fragili (art. 1, comma 306):
la legge di Bilancio prevede che, fino al 31 marzo 2023, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che versano in condizioni di fragilità (secondo quanto prescritto a riguardo dalla normativa vigente), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art.1, comma 342):
viene estesa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, elevando da 5000 a 10.000 euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendo il ricorso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori che abbiano un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci (anziché cinque come finora previsto). Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore
Incremento dell’indennità di congedo parentale (art.1, comma 359):
apportando una modifica all’art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, la legge di Bilancio ha stabilito che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo parentale sia elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. La disposizione si applica solo ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Quota 103 (art. 1, commi 283 – 285):
in via sperimentale per l’anno 2023 la Legge di Bilancio ha previsto il diritto alla pensione anticipata c.d. “flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (da qui il nome “quota 103”). Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni separate INPS. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La pensione in argomento non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Inoltre è previsto che al lavoratore dipendente, pubblico e privato – che prosegua l’attività lavorativa pur avendo raggiunto, o che raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “quota 103” – sia riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, che è corrisposta interamente a quest’ultimo.
Opzione donna (art.1, comma 292):
viene estesa la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti (quali: essere caregivers familiari; avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento; essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale). Il trattamento pensionistico decorre trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.
Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291):
confermata anche per il 2023 la misura dell’Ape sociale (“Anticipo PEnsionistico” sociale) per i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e che versino in particolati condizioni (ovvero: svolgano mansioni gravose; siano invalidi con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; lavoratori disoccupati che abbiano esaurito la NASpI o caregivers).
Taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 281):
tra le principali novità, infine, la legge in commento prevede il taglio del cuneo fiscale per l’anno 2023, consistente in un esonero parziale sulla quota di contributi a carico del lavoratori dipendenti pubblici e privati (esonero pari al 2% per i redditi annui fino a 35mila euro e al 3% per quelli fino a 25mila euro).