21 Gennaio 2022
Con questa nota illustriamo le principali novità, in materia di sanità e lavoro, previste dalla legge di Bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre scorso e in vigore dal primo gennaio di quest’anno.
Sanità
1) Incremento Fondo sanitario nazionale
È previsto l’incremento del Fondo sanitario nazionale per 2 miliardi l’anno per tre anni, portando lo stanziamento per il 2022 a quota 124,061 miliardi; a 126,061 miliardi per il 2023 e a 128,061 miliardi per il 2024.
2) Reclutamento specializzandi
Al comma 268 è previsto un intervento in materia di reclutamento degli specializzandi consistente nella proroga delle misure già previste dal Decreto Cura Italia (e dalle successive leggi di conversione e modifica) fino al 31 dicembre 2022, con conseguente possibilità di prorogare i contratti in essere.
In particolare, si prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2022, delle misure previste dall’articolo 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e dall’articolo 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.
3) Stabilizzazione dei precari
Sempre secondo il comma 268, è prevista la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
In questo senso, viene modificato l’articolo 11 del Decreto-legge 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%.
4) Liste di attesa
Secondo quanto previsto dal comma 276 il ricorso alle prestazioni aggiuntive per garantire il recupero delle liste di attesa in ambito ospedaliero è prorogato a tutto l’anno 2022. Le Regioni dovranno però rimodulare il Piano per le liste d’attesa e presentarlo entro il 31 gennaio prossimo ai ministeri della salute e dell’economia.
In questo senso, è previsto il coinvolgimento delle strutture private accreditate per un ammontare complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022.
5) Rafforzamento dell’assistenza territoriale
Al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, viene autorizzata, al comma 274, la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l’anno 2022, 150,1 milioni di euro per l’anno 2023, 328,3 milioni di euro per l’anno 2024, 591,5 milioni di euro per
l’anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
6) Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità
Per il personale dipendente che lavora nei pronto soccorso viene prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza in servizio.
La misura vale in totale 90 mln di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022. Nello specifico si prevede che nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
7) Proroga Usca
Secondo i commi 295 e 296è prevista la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma.
8) Test genomici
Viene istituito presso il ministero della Salute un fondo per i test di next-generation sequencing con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato al potenziamento di test di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
I criteri e le modalità di riparto del Fondo saranno individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
9) Aggiornamento LEA
Per l’aggiornamento dei LEA, a decorrere dal 2022, vengono finalizzati 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.
10) Fondo vaccini e farmaci Covid-19
Con il comma 650, si prevede un incremento di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo per l’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
Lavoro
1) Quota 102
Viene superata la Quota 100, che diventa Quota 102, ma solo per un anno. Con Quota 102 nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Non c’è penalizzazione sul calcolo della pensione.
2) Opzione donna
È prevista la proroga con i requisiti attuali che prevedono la possibilità di uscita a 58 anni (o 59 in caso di lavoro autonomo). Sarà il 31 dicembre 2021 il termine entro cui le lavoratrici devono aver maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età che rimane pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
3) APE sociale
È prevista la proroga dell’Ape sociale al 31 dicembre 2022 ed eliminata la condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla fine del godimento della Naspi per poter accedere alla prestazione.
4) Riforma del sistema degli ammortizzatori sociali
La legge di Bilancio prevede un quadro di interventi diretti a garantire la universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare le instabilità del mercato e supportare le transizioni occupazionali.
Per accedere alla Cig, si prevede che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni e, in generale, è previsto un ampliamento della platea dei possibili beneficiari, con l’inclusione di categorie fino ad oggi escluse come gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Inoltre, chi assume a tempo indeterminato – senza aver licenziato nei sei mesi precedenti – lavoratori in cassa integrazione straordinaria ottiene un bonus mensile per 12 mesi pari al 50% dell’assegno di Cigs che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Novità anche per la Naspi (La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), che viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato e per la quale viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile del 3% della prestazione ai lavoratori discontinui.
La stessa modifica al meccanismo di décalage viene prevista anche per la DIS-COL, per la quale viene aumentata la durata massima, venendo garantita l’indennità per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione versata e viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
5) Reddito di cittadinanza
Si interviene non solo prevedendo un miliardo di finanziamenti aggiuntivi, ma modificando in maniera rilevante gli aspetti legati alle politiche attive.
In particolare, si prevede che la ricerca di occupazione da parte dei soggetti beneficiari del Reddito sia monitorata presso il centro per l’impiego in presenza, con una frequenza almeno mensile.
Dopo il primo rifiuto di un’offerta di lavoro scatterà il décalage dell’importo mensile.
Al secondo rifiuto, invece, si passa direttamente alla revoca del Reddito.
Per incentivare l’occupazione di questi soggetti, sono stati rafforzati gli incentivi per i datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
6) Contratto di solidarietà
Il comma 199 ne amplia i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco di durata del contratto
7) Contratto di espansione
Viene prorogata, con il comma 215, la possibilità di utilizzo per gli anni 2022 e 2023 e viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un’unica finalità produttiva o di servizi.
8) Esonero contributivo
Si prevede che l’esonero contributivo previsto dalla l. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) possa essere applicato anche alle assunzioni ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica, effettuate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali.
È previsto, inoltre, uno specifico incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale.
9) Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti
Esclusivamente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il comma 121 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
10) Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri
In via sperimentale, il comma 137 riduce del 50 % per l’anno 2022 i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
11) Riforma della disciplina sui tirocini
La legge di bilancio 2022, con i commi dal 720 al 726, attua un profondo riassetto della disciplina dei tirocini, rimarcando le differenze esistenti tra le due tipologie consentite, curriculare ed extracurriculare.
In particolare, si affida al Governo e alle Regioni la delega per predisporre un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari.
Si prevede un generale inasprimento delle sanzioni nel caso in cui il tirocinio non sia conforme alle regole legali, con particolare rilievo ai casi di svolgimento dello stesso in luogo di un rapporto di lavoro subordinato e di mancata corresponsione della relativa indennità.
Infine, viene posto in capo al soggetto ospitante l’obbligo di rispettare integralmente, nei confronti dei tirocinanti, le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza, contenute nel relativo Testo Unico (d.lgs. n. 81/2008).
12) Piani formativi aziendali
La manovra prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (di cui all’articolo 118, comma 1 della Legge n. 388/2000) potranno essere utilizzati per finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.
13) Congedo di paternità
Con il comma 134 si rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione.
Previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
14) Sostegno alla maternità
Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme previdenza obbligatoria, per le lavoratrici autonome; le imprenditrici agricole, nonché le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, con il comma 239 si riconoscono ulteriori tre mesi di indennità di maternità, purché nell’anno precedente all’evento sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro.