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Legge di Bilancio 2021

5 Gennaio 2021

Pubblichiamo la prima parte della scheda sintetica predisposta in merito alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020), che sarà completata nei prossimi giorni con l’esame degli ulteriori commi di tale complesso provvedimento normativo.

Di seguito, inoltre, per immediatezza di lettura, si illustrano le principali misure in materia di lavoro.

 

1) Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi (ovvero 48 mesi per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Detto esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Si segnala che entrambe le agevolazioni di cui sopra sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea e, pertanto, non sono ancora operative.

 

2) Esonero contributivo per le aree del Sud Italia.

La Legge di Bilancio proroga sino al 31 dicembre 2029 la cd. decontribuzione Sud di cui all’art. 27 del Decreto Agosto, spettante a tutti i datori di lavoro (ad esclusione di quelli agricoli o domestici) in relazione al personale dipendente in unità produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Quanto all’entità dell’agevolazione, tuttavia, la Legge prevede una riduzione rispetto a quanto avvenuto nel 2020, stabilendo che l’esonero spetti:

a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) da versare per gli anni 2028 e 2029.

L’agevolazione in questione è immediatamente operativa, in quanto rientrante nell’autorizzazione già concessa dall’UE in data 19 marzo 2020; tuttavia, affinché l’esonero possa essere riconosciuto anche per periodi successivi al 30 giugno 2021, sarà necessario un nuovo provvedimento della Commissione Europea.

Infine, si segnala che – inspiegabilmente – il comma 162 esclude dal campo d’applicazione della Decontribuzione SUD gli enti morali e gli enti ecclesiastici; si auspica, pertanto, che quanto prima siano forniti opportuni chiarimenti al fine di evitare il generarsi di una situazione paradossale e discriminatoria.

 

3) Ampliamento della misura c.d. “Resto al Sud”.

Viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per l’accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

4) Rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Il comma 279 della Legge di Bilancio proroga fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti.

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Resta confermato che tale proroga/rinnovo può avvenire per un periodo massimo di 12 mesi (e comunque nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta (cfr. precedente news del 18 settembre 2020).

 

5) Proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIGD per una durata massima di ulteriori dodici settimane collocate nel periodo compreso:

– tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per CIGO,

– tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.

Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Pertanto, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori (6 settimane), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane di cui alla Legge di Bilancio.

Le domande di accesso ai suddetti trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

È prevista, inoltre, una proroga anche della cassa integrazione agricola (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tutti i benefici di cui sopra (CIGO, AO, CIGD, CISOA) possono essere riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

 

6) Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale.

I commi da 306 a 308 della Legge di Bilancio prevedono che i datori di lavoro (non agricoli) che non richiedano i trattamenti di cui al precedente punto, possano usufruire dell’esonero contributivo “alternativo alla FIS/CIGO/CIGD” di cui all’art. 3 del Decreto Agosto per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021.

Detto esonero sarà concesso nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Si segnala che l’agevolazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

7) Blocco dei licenziamenti.

Come ampiamente anticipato dall’Esecutivo, la Legge di Bilancio estende sino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per riduzione di personale (cd. licenziamento collettivo).

Restano altresì sospese le procedure in corso.

Il Divieto non si applica alle ipotesi:

a) di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, salvo che l’operazione configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda;

b) di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di incentivo, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo (ai quali spetta comunque NASPI).

 

8) Prorogata l’APE Sociale.

È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

 

9) Congedo obbligatorio di paternità.

La Legge incrementa sino a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

 

10) Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave.

Come anticipato con precedente news del 30 dicembre u.s., sono estese – per il periodo dall’1 gennaio sino al 28 febbraio 2021 – le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

 

11) Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

 

12) Stabilizzazione delle detrazioni per lavoro dipendente.

È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

 

13) Opzione donna.

La cd. Opzione donna viene ulteriormente prorogata, prevedendo che possano accedervi anche le lavoratrici che abbiano maturato i relativi requisiti nel 2020.

Sinteticamente, pertanto, possono accedere alla pensione, con applicazione delle regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che, entro la fine del 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

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