29 Gennaio 2021
La Legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) è intervenuta in materia di reclutamento degli specializzandi, prorogando le misure già previste dal Decreto Cura Italia (e dalle successive leggi di conversione e modifica) fino al 31 dicembre 2021, tenuto conto della persistente necessità di personale sanitario al fine di far fronte all’emergenza in corso.
L’art. 1 co. 423 della citata legge ha previsto, in particolare, che al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, “gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2021 … delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021 …”.
In sostanza, la legge di Bilancio ha prorogato per il 2021 la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, ovvero contratti a termine con i medici specializzandi che frequentino gli ultimi anni della Scuola di Specializzazione, nonché di procedere all’assunzione dei predetti medici ai sensi del cd. Decreto Calabria, anche in assenza di Accordo tra Regione ed Università, purché l’assunzione avvenga nell’ambito della rete formativa della Scuola di appartenenza.
Il comma 459 dell’art. 1 della medesima legge ha previsto, inoltre, che i medici specializzandi, a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, debbano concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale per la popolazione, nell’ambito del piano di vaccinazione nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
Ai sensi della citata disposizione, in particolare, la partecipazione dei medici in formazione specialistica all’attività di somministrazione dei vaccini configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell’ambito del corso di specializzazione.
Spetterà ai Consigli della scuola di specializzazione individuare gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall’autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che in caso di svolgimento delle attività di vaccinazione presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta sia riconosciuto un rimborso spese forfetario e che gli sia garantita la copertura assicurativa dalla struttura sanitaria presso la quale si recherà per effettuare tale attività.
Download Legge di Bilancio 2021- novità per gli specializzandi