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Legge di Bilancio 2019: Focus contratti a termine e ricerca.

14 Gennaio 2019

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 (l. n. 145/18) merita certamente un cenno l’estensione della deroga all’applicazione delle disposizioni introdotte dal cd. Decreto Dignità in materia di contratti a termine anche “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”.

L’art. 1, co. 3, del d.l. 87/18 prevedeva infatti che le più rigide previsioni introdotte in materia di contratti a termine, di somministrazione e di indennità risarcitoria in caso di licenziamento, dagli articoli 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento, non trovassero applicazione “ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’attuale provvedimento ha pertanto esteso tale regime (certamente meno rigido e limitativo rispetto a quello introdotto dal Decreto Dignità) anche ai soggetti che svolgano attività di ricerca, innovazione ed insegnamento, così lasciandoli assoggettati integralmente alla previgente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81/15.

In ambito sanitario, ci si è chiesti se tale previsione possa trovare applicazione anche ai contratti a termine stipulati dagli Irccs di diritto privato e la risposta parrebbe positiva: già in passato, infatti, il Ministero del Lavoro – rispondendo ad un interpello proposto dall’Aris sempre in materia di deroghe alla disciplina dei contratti a termine prevista dal Jobs Act, recante una identica definizione – aveva evidenziato come “sulla base delle finalità perseguite, esplicitate dal Legislatore (cfr. art. 1, d.lgs. n. 288/03) appare possibile qualificare gli IRCCS come enti privati di ricerca” (risposta ad interpello n. 12/2016).

Tuttavia, la previgente disciplina non è applicabile tout court a tutte le assunzioni a termine effettuate dagli IRCCS, ma solo a quelle che riguardino “lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa”.

Pertanto, solo ove le assunzioni a termine riguardino soggetti destinati alle attività individuate dal legislatore continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal d.lgs. n. 81/15, senza le recenti modifiche apportate dal cd. Decreto Dignità (con possibilità, dunque, di prorogare il contratto fino ad un massimo di 5 volte e senza obbligo di indicazione della causale a prescindere dalla durata).

Al riguardo, si evidenzia che anche prima dell’ultimo intervento in commento il legislatore aveva previsto alcune eccezioni alla disciplina applicabile ai contratti a termine stipulati, tra gli altri, dagli enti di ricerca tuttora applicabili agli Irccs.

Il comma 3 dell’art. 23 del d.lgs. n. 81/15 dispone, infatti, che il limite percentuale previsto dalla medesima disposizione non trovi applicazione “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale”.

Lo stesso comma sancisce, inoltre, che “i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.

A tale ultimo proposito, il Ministero – nel confermare l’applicabilità di tali disposizioni anche agli Irccs di diritto privato, attraverso l’interpello sopra citato n. 22/2016 – ha altresì chiarito che il regime derogatorio possa essere applicato solo ai contratti che abbiano per oggetto esclusivo attività di ricerca e che non possa essere, di contro, esteso a quelli aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca (quali, ad esempio, attività assistenziali o sanitarie, cfr. nota “Il lavoro a tempo determinato nella ricerca”).

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