17 Marzo 2017
Lo scorso 21 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/16).
Ancora una volta, sul fronte del personale del SSN, il legislatore rivolge la sua attenzione al settore della ricerca, prevedendo una deroga espressa all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 81 del 2015 (cd. Jobs act).
Attraverso tale disposizione, in particolare, veniva sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro con decorrenza dal 1°gennaio 2017 (termine poi prorogato al 1 gennaio 2018 dal successivo D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, cd. Decreto Milleproroghe).
Ebbene la suddetta legge di bilancio, con espresso riferimento agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico ed agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, stabilisce, al comma n.410 (sempre in deroga al citato art 2 del jobs act), la possibilità per tali enti di continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca sia con qualifica di ricercatori che con qualifiche afferenti alla professionalità della ricerca assunti con contratti flessibili.
Tale facoltà è, tuttavia, subordinata alla condizione che i professionisti interessati siano già in servizio presso i medesimi istituti alla data del 31 dicembre 2016 (e che si tratti, quindi, di contratti di proroga).
Ancora una volta dunque il legislatore interviene a tutela della ricerca scientifica al fine di soddisfare le esigenze di flessibilità che tale settore richiede, favorendo il ricorso ai contratti di collaborazione autonoma per lo sviluppo di progetti.
La deroga in questione non trova applicazione nei confronti degli IRCCS di diritto privato i quali – ad ogni modo – possono aderire all’Accordo nazionale siglato dall’Aris con Cgil Cisl e Uil il 30 dicembre 2015..
Tale intesa – realizzando la deroga prevista dall’art. 2, comma 2, del citato d.lgs. 81/2015 nel settore della ricerca (nel quale la fattispecie del lavoro a progetto, prima della sua abrogazione, era frequentemente e legittimamente utilizzata) – consente ai suddetti enti di continuare a stipulare collaborazioni coordinate e continuativa senza incorrere nei rigidi indici di subordinazione introdotti dal jobs act.
In tal modo, pertanto, si è inteso superare – anche per il settore privato – gli ostacoli frapposti dalla nuova normativa giuslavoristica, così evitando che l’incremento del costo del lavoro pregiudichi il progresso della ricerca scientifica.