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Legge di Bilancio 2017: cosa cambia per il lavoratore padre

3 Febbraio 2017

La legge di Bilancio 2017 (ovvero la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha introdotto – tra l’altro – alcune novità in materia di congedo spettante al lavoratore per la nascita di un figlio.
In merito, si rammenta che l’art.28 del d.lgs. n.151/2001 (Testo Unico contenente disposizioni a tutela della maternità e paternità) prevede, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il diritto di quest’ultimo di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
Pertanto tale congedo (retribuito all’80%, salve diverse previsioni più favorevoli disciplinate dai contratti collettivi) ha natura residuale, ovvero è condizionato alla ricorrenza di alcune particolari situazioni che – di fatto – sottraggono al minore la cura da parte della madre, rendendo così necessaria una più assidua presenza del padre.
Del tutto autonomo è, invece, il diritto del padre al congedo parentale (retribuito al 30%, salve diverse previsioni più favorevoli disciplinate dai contratti collettivi), disciplinato dall’art. 32 del citato testo Unico, ovvero la ex c.d. “astensione facoltativa”.
In tal caso il diritto del padre è esercitabile indipendentemente dalla situazione personale della madre ed utilizzabile, anche in maniera frazionata, per un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi (ovvero undici qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Successivamente, l’art.4, comma 24, della legge Fornero (l. 92/2012) ha previsto (in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015) l’obbligo per il lavoratore padre dipendente di astenersi, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, dal lavoro per un periodo di un giorno, nonché la possibilità di astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima; in entrambi i casi è riconosciuta al padre un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Tali benefici sono stati poi prorogati sino al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 205, della l. n. 208/2015, che ne ha parzialmente modificato la durata; in particolare la citata norma ha previsto il diritto del lavoratore ad un congedo obbligatorio pari, per il 2016, a due giorni (e non già uno, come originariamente disposto dalla legge Fornero), da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché di un ulteriore congedo facoltativo (sempre pari a due giorni) da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che rinunci alla fruizione di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum.

La legge di Bilancio 2017 ha, di recente, confermato (all’art. 1 comma 354) la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente anche per gli anni 2017 e 2018, confermando la durata in due giorni per l’anno 2017 ed incrementandola a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; per l’anno 2018, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi i congedi sopra descritti possono essere fruiti entro il 5° mese di vita del bambino dai genitori naturali, adottivi o affidatari.
Di anno in anno si assiste, dunque, ad un incremento, seppure lento e graduale, delle tutele riconosciute in favore del lavoratore padre probabilmente al fine di allineare, col tempo, l’Italia agli altri paesi Europei in alcuni dei quali (si veda, ad esempio, Portogallo, Svezia e Norvegia) il congedo di paternità ha una durata maggiore.

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