13 Gennaio 2012
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011 n.300 è stata pubblicata la legge n.214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201 (c.d. decreto Monti) contenente disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici.
Si illustra, di seguito, una breve rassegna delle più salienti novità in materia di lavoro, con riserva di approfondire ulteriormente i singoli argomenti.
• Agevolazioni per le assunzioni di donne e giovani under 35
L’art. 2 del decreto Monti ha stabilito che “a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012” le imprese che assumeranno a tempo indeterminato “lavoratori di sesso femminile nonchè lavoratori di età inferiore ai 35 anni”, potranno dedurre dal reddito di impresa l’importo di € 10.600,00 di IRAP per ogni neo-assunto che risponda ai requisiti succitati. La deduzione aumenta ad € 15.200,00 qualora l’assunzione avvenga nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia.
• Equo indennizzo e pensioni privilegiate
L’art. 6 del decreto Monti, all’evidente scopo di equiparare i lavoratori pubblici con quelli privati, ha abrogato – ferma restando la tutela INAIL e fatta eccezione per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
• Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
L’art. 24 contiene novità rivoluzionarie in materia di pensioni. In sintesi queste le principali innovazioni:
In primo luogo si è stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tale anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. A seguito di tale riforma l’importo delle pensioni verrà calcolato in base ai contributi versati (senza cioè considerare l’ammontare dello stipendio percepito). Si rammenta in proposito che già la riforma Dini aveva stabilito che dal 1° gennaio 1996 si sarebbe adottato il calcolo contributivo; tuttavia coloro che avevano già maturato, al 31 dicembre 1995, 18 anni di contributi hanno continuato a godere del sistema retributivo mentre per quelli che, a quella data, avevano maturato meno di 18 anni di contribuzione si è applicato il sistema misto (retributivo fino alla fine del 95 e contributivo dal 1996 in poi); per chi – invece – aveva iniziato a lavorare dopo il 1995 si è applicato il sistema contributivo puro. Oggi – con la riforma Monti – il calcolo basato sul sistema retributivo è terminato con il 31 dicembre 2011. Va, tuttavia, chiarito che quanto maturato fino al 31 dicembre 2011 non verrà in alcun modo toccato dalla riforma, in quanto il nuovo meccanismo si applicherà solo ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 2012.
Inoltre, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nel seguente modo:
Per le donne dipendenti del settore privato l’età necessaria per andare in pensione aumenta a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, per poi passare a 63 anni e mezzo dal 1° gennaio 2014, a 65 anni dal 1° gennaio 2016 ed a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le lavoratrici autonome il requisito anagrafico per godere della pensione di vecchiaia sale a 63 anni e mezzo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per poi passare a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e mezzo dal 1° gennaio 2016 ed a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018.
Per gli uomini (dipendenti privati, pubblici ed autonomi) e per le dipendenti pubbliche il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, immediatamente in 66 anni.
Sono abrogate le c.d. “finestre di accesso al trattamento pensionistico” ed il diritto alla pensione di vecchiaia sarà conseguito solo in presenza di un’anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Ferme restando i requisiti sopra indicati per poter accedere alla pensione di vecchiaia, l’art. 24, comma 4 del decreto Monti prevede incentivi per la permanenza a lavoro fino a 70 anni, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2012, “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”. Prima del compimento di tale età, pertanto, deve ritenersi che non sia più possibile esercitare la facoltà di recesso ad nutum precedentemente consentita nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
A partire dal 1° gennaio 2012, infine, sarà consentito andare in pensione c.d. “anticipata” (ex pensione di anzianità) – e dunque prima del conseguimento dell’età previsto per la pensione di vecchiaia – solo se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni ed un mese per gli uomini e di 41 anni e di un mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti saranno poi aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese per l’anno 2014. L’età anagrafica necessaria per poter accedere alla pensione anticipata è di 62 anni (63 anni per i lavoratori nei cui confronti il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996).
– a tutti i requisiti anagrafici previsti dal decreto Monti per l’accesso, attraverso le varie modalità, al pensionamento si applicano i c.d. aumenti della “speranza di vita” già previsti dalla legge n.122 del 2010;
– la riforma non si applica nei confronti dei lavoratori che:
a) hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011;
b) hanno perso il lavoro e sono stati posti in mobilità (anche lunga) per effetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) titolari, alla data del 4 dicembre 2001, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
e) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, avevano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio.
• Possibilità per il lavoratore straniero di lavorare in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno
Infine si evidenzia che l’art. 40, 3° comma, del decreto Monti, nel ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese, allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, modifica l’art.5 del d.lgs. n. 286/98, stabilendo che “in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno… il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”. L’attività di lavoro di cui sopra potrà essere svolta a condizione che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero – nel caso di rinnovo – la richiesta sia sta presentata prima della scadenza del permesso. Occorre, inoltre, che sia sta rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.