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Le prestazioni occasionali prendono il posto del lavoro accessorio

19 Giugno 2017

L’art. 54–bis contenuto nella legge di conversione del decreto legge n. 50/2017 approvata lo scorso 15 giugno introduce una nuova tipologia di rapporto di lavoro denominata “contratto di prestazione occasionale” (o Libretto di Famiglia, nel caso in cui il committente sia una persona fisica non esercente attività imprenditoriale) – da non confondere il con il lavoro autonomo occasionale tuttora disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile – consistente in un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuario di ridotta entità, entro determinati limiti stabiliti dalla medesima disposizione.

La norma – che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – interviene al fine di porre rimedio all’abrogazione del lavoro accessorio, disposta dal Governo con d.l. 25/2017 al fine di evitare il referendum promosso dalla CGIL.
Il risultato, tuttavia, appare deludente in quanto, da un lato, la nuova disciplina limita notevolmente il campo d’applicazione di tale rapporto di lavoro e, dall’altro, vi aggiunge numerosi limiti tipici del rapporto di lavoro subordinato che, invero, non appaiono del tutto compatibili con la natura stessa delle prestazioni di cui trattasi.
L’art. 54-bis citato definisce, infatti, prestazioni occasionali quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale e non incidenti sull’eventuale stato di disoccupazione) complessivamente non superiori a:
– 5000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma in subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il contratto di prestazione occasionale, inoltre, presenta notevoli limiti anche dal punto di vista soggettivo, potendovi ricorrere solamente le persone fisiche (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) nonché gli imprenditori, purché non occupino alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e sempreché i lavoratori “occasionali” non siano impiegati nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Inoltre, il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come detto, inoltre, la nuova disciplina introduce per le prestazioni occasionali istituti tipici del lavoro subordinato, stabilendo in particolare che “il prestatore di lavoro ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica e al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause, quelle in materia di sicurezza sul lavoro”.
Quanto alle modalità operative per l’acquisizione delle prestazioni occasionali, la legge prevede una procedura semplificata nel caso in cui l’utilizzatore sia una persona fisica non esercente attività professionale o di impresa.
Solo in tal caso, infatti, l’utilizzatore può acquistare, attraverso una apposita piattaforma informatica INPS, con modalità telematiche ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.

Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata in misura pari a 1,65 euro, ed il premio Inail in misura pari a 0,25 euro.
Maggiormente complessa, invece, è la procedura da seguire laddove l’utilizzatore sia un imprenditore o un professionista, in quanto, in tale ipotesi, la nuova disposizione – oltre a stabilire il diritto del lavoratore ad un corrispettivo minimo orario pari a 9 euro – prevede che gli utilizzatori siano interamente onerati della contribuzione previdenziale alla gestione separata Inps in misura pari al 33% del compenso percepito, nonché del premio assicurativo Inail in misura pari al 3,5% del compenso.
Anche sotto il profilo gestionale, inoltre, sono previsti numerosi adempimenti ed ostacoli per le imprese, che renderanno disagevole il ricorso alla nuova fattispecie contrattuale.
L’utilizzatore (imprenditore o professionista), infatti, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Gli imprenditori o professionisti sono altresì previamente tenuti a versare le somme per il compenso del lavoratore all’Inps, il quale provvede alla loro erogazione al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario.
Attraverso la piattaforma informatica di cui sopra, inoltre, l’Inps procede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Alla luce di quanto sopra, il nuovo istituto difficilmente sarà in grado di assicurare la flessibilità precedentemente garantita dal lavoro accessorio, né potrà avere un analogo effetto in termini di riduzione del “lavoro irregolare”

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